Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7743/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7743/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant, Fiore Domenico, personally signed the petition rather than having it signed by a qualified defense attorney. Although the signature was authenticated by a lawyer, the court held that under the amended Code of Criminal Procedure, appeals must be signed by lawyers enrolled in the special register to avoid rejection. Consequently, the appeal was rejected ex officio, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, Art. 613 c.p.p.; The appeal for cassation must be signed by a defense lawyer enrolled in the special register of the Court of Cassation, and a personal signature by the defendant renders the petition inadmissible regardless of authentication.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility personal signature requirement qualified defense attorney special register enrollment ex officio rejection tentata truffa permesso di promuovere un procedimento penale difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019
272010), senza che nulla rilevi il fatto che la firma del ricorrente sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv.
Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018
277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE DOMENICO nato a BARI il 15/10/1995 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Fiore Domenico per il delitto di tentato furto pluriaggravato (fatto commesso in Bari il 20 marzo 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, articolando un solo motivo; - che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato; ciò, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010), senza che nulla rilevi il fatto che la firma del ricorrente sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis