Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7742/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to valid withdrawal by defendant and personal signature by the accused.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7742/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant formally withdrew the appeal, an act signed personally by the accused. The defense had previously lodged the withdrawal on July 12, 2023, following the initial appeal filed in April 2023. The court ruled that such a withdrawal extinguishes the procedural relationship immediately, rendering the appeal void without further formalities.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 568, comma 5 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A valid withdrawal of a cassation appeal, signed by both the defender and the accused personally, immediately terminates the procedural relationship and results in the immediate res judicata of the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal cassation inadmissibility personal signature requirement extinction of procedural relationship res judicata effect defense counsel authority immediate termination rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 568, comma 5 c.p.p.
L'imputato, a mezzo del difensore, presentava appello e il Giudice monocratico del Tribunale di Rimini convertiva l'impugnazione in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5 cpp.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12602 del 17 dicembre 2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELLI ROBERTO nato a VERUCCHIO il 29/12/1959 avverso la sentenza del 28/04/2023 del GIUDICE DI PACE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice di pace di Rimini emetteva sentenza in data 28 aprile 2023 di condanna di Roberto Celli per il delitto di minacce. L'imputato, a mezzo del difensore, presentava appello e il Giudice monocratico del Tribunale di Rimini convertiva l'impugnazione in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5 cpp.

2. In data 12 luglio 2023 il difensore depositava atto di rinuncia all'impugnazione, sottoscritto anche personalmente dall'imputato, presso il Tribunale di Rimini.

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia a mezzo del deposito del relativo atto, sottoscritto dal difensore e personalmente dal ricorrente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez. U, n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).

4. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 01/12/2023 Il Consigliere estensore Il Presi