Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant failed to sign documents with a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the appellant personally signed the petition and new arguments without a qualified defense attorney. Although the appellant claimed he assumed a new administrative role after the original bankruptcy conviction, the law requires all such documents to be signed by a registered defense attorney to avoid rejection. Consequently, the court ruled the appeal invalid under Article 610 of the Criminal Procedure Code and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals and new arguments must be signed by a qualified defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMARCHI LUCIANO FRANCO nato a CONDOVE il 24/04/1948 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; lette/sentite le conclusioni del".....91-01LUIGI PRATOLA udito il difen-góre
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello 'di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Monza nei confronti del ricorrente, ha ridotto la pena inflitta all'imputato confermando nel resto la sentenza di condanna.
2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato assumendo di aver assunto la carica di amministratore dopo la commissione dei fatti di bancarotta per cui vi è stata condanna.
3. Il ricorso è inammissibile posto che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. e ha stabilito che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; tale regola, come affermato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella.
4. L'impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 4.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Roma, 1 dicembre 2023 Il Consi• -r-iestensore Il Presidente Ann ro Gera . 4 a. one CORTE DI CASSAZIONEV SEZIC NE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 2 F