Cassation court dismisses civil party's claim for costs due to late filing in summary criminal appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the civil party's request for the liquidation of procedural costs in a summary criminal appeal. The party filed its submission and cost note on the very day the collegium met, violating the mandatory five-day deadline established by emergency legislation. The court held that this late filing rendered the party's participation tardive and insufficient to justify cost allocation, as no substantive defense was offered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; Art. 611 cod. proc. pen.: In summary criminal appeals, the five-day deadline for private parties to file submissions is peremptory, and costs are not awarded if the party fails to meet this requirement or lacks effective defensive activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERRITO VINCENZO nato a SESSA AURUNCA il 05/04/1963 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG ALDO CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. letta la memoria dalléavvocato Vincenzo IANNIELLO, nelléinteresse delléistante, con cui insiste nelliaccoglimento della richiesta. udito il difensore letta L'istanza formulata dall'avvocato Vincenzo Ianniello, nell'interesse di Ernnenzio Rosato, parte civile costituita nel procedimento a carico di Vincenzo Cerrito, finalizzata alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 47141/2022 ( sent. n. sez. 3088/2022), del 09/11/2022, dep. 13/12/2022, per essere stata omessa ogni statuizione relativa alla liquidazione delle spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità dalla costituita parte civile; rilevato che, con la citata sentenza, questa Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Vincenzo Cerrito, avverso la sentenza del Tribunale di Latina del 10/11/2021; che, effettivamente, nella suddetta sentenza, non vi è alcuna statuizione relativa alla liquidazione delle spese processuali sostenute nel giudizio dalla parte civile; osservato Che il giudizio di legittimità si è svolto con procedura cameralizzata e che risulta in atti il deposito, presso la cancelleria della Corte di cassazione, della memoria di costituzione della parte civile e della relativa nota spese, solo in data 09 novembre 2022, ovvero nello stesso giorno in cui il Collegio si è riunito per la decisione con procedura camerale; richiamato l'orientamento uniforme e costante della Suprema Corte - espresso in termini anche con riferimento ai procedimenti camerali ex art. 611 cod. proc. pen.( Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01;
Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, De Silvio, Rv. 269673; Sez. 1, n. 8960 del 07/02/2012, Mangione, Rv. 252215) - secondo cui il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni delle parti private nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la memoria presentata della parte privata oltre tale termine deve ritenersi tardiva ( Sez.6, n. 13434 del 26/1/2021, Paolini, Rv. 281148:
«In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio.»; conforme Sez.1, n. 35305 del 21/5/2021, Aiman, Rv. 281895 e Sez. 1, n. 23264 del 02/02/2021, Aldrighetti, non mass. che ha ritenuto tardive le conclusioni e la nota spese rassegnate dalla parte civile, senza il rispetto del termine dei cinque giorni.);
Considerato In ogni caso, che la parte civile si è limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata e a inserire nella memoria la richiesta di liquidazione delle spese di costituzione, nella quantificazione prospettata, senza però illustrare alcun aspetto, né di fatto, né di diritto, posto a fondamento delle conclusioni e, dunque, senza svolgere alcuna attività defensionale con deduzioni effettive e capaci di offrire un apporto alla decisione sulle questioni devolute alla cognizione della Corte, sicché della semplice e sintetica attività di rassegna delle conclusioni non può tenersi conto ai fini della liquidazione.
Richiamato Il principio affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01), a tenore del quale, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611. cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi.
Il principio è stato ribadito costantemente in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, e, da ultimo, da Sez. Un. n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023 ), Sacchettino, in motivazione par.
20. ritenuto Pertanto, che la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, e che al rigetto dell'istanza segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della presente procedura.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Così deciso in