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Sentenza — n. 7468/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court ruling on defamation complaint timeliness due to pandemic suspension of time limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7468/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Turin Tribunal's decision dismissing a defamation complaint due to tardiness. The lower court had rejected the claim because the victim filed the complaint in July 2020, despite learning of the email in March 2020. The court ruled that the three-month limitation period was suspended between March 9 and May 11, 2020, due to the pandemic, making the July filing timely.

Regesto Legislator

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Art. 124 c.p.; Art. 83 comma 2 d.l. 18/2020: The suspension of the limitation period for filing a complaint for defamation during the state of emergency renders a late submission timely if filed within the resumed period.

Parole chiave

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defamation complaint timeliness pandemic time suspension limitation period interruption criminal procedure delay state of emergency law perseguimento penale per diffamazione riattivazione del procedimento principio di pubblicità

Disposizioni normative citate

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Art. 124 c.p.
Il ricorso è fondato, dal momento che, assumendo proprio i dati indicati nella sentenza impugnata e sopra riportati, il termine di tre mesi previsto dall'art. 124 cod.
Art. 83 comma 2 d.l. 18/2020
pen., decorrente dal 19 marzo 2020, data della trasmissione del messaggio di posta elettronica e di conoscenza da parte della persona offesa, non era destinato a scadere il 19 luglio 2020, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 83, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
Art. 221 d.l. 34/2020
Il ricorrente invoca la sospensione del decorso del termine per proporre querela quale prevista, per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il giorno 11 maggio 2020, dall'art. 221 del d.l.
Art. 23 comma 8 d.l. 137/2020
Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l.
art. 124 cod. pen
Il ricorso è fondato, dal momento che, assumendo proprio i dati indicati nella sentenza impugnata e sopra riportati, il termine di tre mesi previsto dall'art. 124 cod.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: FERRANTE GIULIA nato a PALMA CAMPANIA il 10/11/1950 inoltre: POLLONE GIOVANNI avverso la sentenza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa FRANCESCA CERONI, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nonché le conclusioni scritte trasmesse nell'interesse della Ferrante, con la quale si chiede il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza del 12 giugno 2023, con la quale il Tribunale di Torino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giulia Ferrante, in relazione al delitto di diffamazione, per tardività della querela, presentata dalla persona offesa solo in data 28 luglio 2020, sebbene avesse riferito di avere appreso del contenuto dell'email diffamatoria già in data 19 marzo 2020. Il ricorrente invoca la sospensione del decorso del termine per proporre querela quale prevista, per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il giorno 11 maggio 2020, dall'art. 221 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla I. 17 luglio 2020, n. 77.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Francesca Ceroni, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché conclusioni scritte nell'interesse della Ferrante, con le quali si insiste per il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso è fondato, dal momento che, assumendo proprio i dati indicati nella sentenza impugnata e sopra riportati, il termine di tre mesi previsto dall'art. 124 cod. pen., decorrente dal 19 marzo 2020, data della trasmissione del messaggio di posta elettronica e di conoscenza da parte della persona offesa, non era destinato a scadere il 19 luglio 2020, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 83, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (periodo aggiunto dall'art. 221 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), "per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale". Alla luce dei sessantaquattro giorni di sospensione, la querela presentata in data 28 luglio 2020 deve ritenersi tempestiva.

4. Ne segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Torino per il g