Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 7464/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7464/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7464/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: dalla parte civile CAMISA GIANFRANCO nato a TRIESTE il 28/09/1942 nel procedimento a carico di: RUFFO FEDERICO nato a ROMA il 17/02/1979 RANUCCI SIGFRIDO nato a ROMA il 24/08/1961 nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso presentato da Camisa Gianfranco e per la dichiarazione di non doversi procedere per assenza di querela in riferimento alle posizioni degli imputati ricorrenti Ruffo Federico e Ranucci Sigfrido. udito l'avvocato ALESSIA LISTRO che insiste per la dichiarazione di non doversi procedere per remissione di querela.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 578 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7464/2024 — snpen · Corte di Cassazione: È stato trasmesso verbale di remissione della querela da parte del procuratore speciale del Camisa, in proprio e quale legale rappresentante della Campolongo Hospital s.p.a., e verbali di accettazione da parte dei querelati.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura per diffamazione responsabilità ospedaliera indicazioni sulla salute risarcimento del danno civile azione di responsabilità obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 578 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: dalla parte civile CAMISA GIANFRANCO nato a TRIESTE il 28/09/1942 nel procedimento a carico di: RUFFO FEDERICO nato a ROMA il 17/02/1979 RANUCCI SIGFRIDO nato a ROMA il 24/08/1961 nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso presentato da Camisa Gianfranco e per la dichiarazione di non doversi procedere per assenza di querela in riferimento alle posizioni degli imputati ricorrenti Ruffo Federico e Ranucci Sigfrido. udito l'avvocato ALESSIA LISTRO che insiste per la dichiarazione di non doversi procedere per remissione di querela.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Federico Ruffo e Sigfrido Ranucci, da un lato, e di Gianfranco Camisa, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Campolongo Hospital s.p.a., dall'altro, sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 19 maggio 2023, con la quale, pur riducendo l'ampiezza delle dichiarazioni lesive della reputazione, è stata confermata l'affermazione di responsabilità degli imputati in relazione al delitto di diffamazione contestato ai primi due nei confronti del terzo e, in riforma della decisione di primo grado, si è rideterminata la pena in termini più favorevoli ai due imputati.

2. È stato trasmesso verbale di remissione della querela da parte del procuratore speciale del Camisa, in proprio e quale legale rappresentante della Campolongo Hospital s.p.a., e verbali di accettazione da parte dei querelati.

3. All'udienza del 19 gennaio 2024 si è svolta la discussione orale.

4. Preso atto dell'intervenuta remissione di querela, da parte della persona offesa, e della conseguente accettazione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per estinzione del reato, con regolamentazione delle spese coerente con il disposto dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. Va aggiunto, per completezza argomentativa, che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, in caso di estinzione del reato, il dovere del giudice di decidere in relazione alle disposizioni e i capi della sentenza che concernono gli interessi civili non può trovare applicazione allorché la causa estintiva dipenda dall'intervenuta remissione di querela da parte del soggetto danneggiato, in quanto la ratio dell'art. 578 cod. proc. pen.

è quella di impedire che cause estintive del reato indipendenti dalla volontà della parte possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna di primo grado (Sez. 4, n. 12807 del 08/02/2007, Pandolfo, Rv. 236197). Tanto determina anche la sopravvenuta carenza di interesse della parte civile a coltivare il ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese