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Ordinanza — n. 7402/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed as inadmissible due to filing beyond the statutory time limit for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7402/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil party's appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. Although the appellate court delivered its judgment on May 16, 2023, the filing deadline was extended to October 16, 2023, due to a summer holiday suspension affecting procedural terms. The court rejected the appeal since it was submitted on October 30, 2023, exceeding the limit by fourteen days.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit, calculated with holiday suspensions, is inadmissible without formalities.

Parole chiave

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statutory time limit procedural suspension holiday extension inadmissible appeal criminal procedure code termine di comunicazione corretta notificazione tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, a mente dell'art. 610 comma 5-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586
Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 — dal 1 settembre 2023 (compreso) è iniziato a decorrere il termine di 45 giorni (art:.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA 611,f,ctx..4P sul ricorso proposto dalla parte civile SERAFIN ALICE nata a MOTTA DI LIVENZA il 01/08/1985 nel procedimento a carico di COVOLO SERENA nata a TRIESTE il 04/08/1986 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha assolto Covolo Serena dal reato di diffamazione commesso ai danni della costituita parte civile Serafin Alice.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre la parte civile, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, deducendo vizi della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato oltre il termine prescritto. Invero: - la sentenza della Corte di appello è stata deliberata, all'esito di discussione in presenza, in data 16 maggio 2023, con l'indicazione in dispositivo, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; - la sentenza è stata depositata tempestivamente il 14 agosto 2023, data che coincide con la scadenza dei novanta giorni; - tenuto conto della sospensione feriale — che opera per i termini processuali che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento ma non per i termini per la redazione e il deposito della sentenza, cfr.

Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 — dal 1 settembre 2023 (compreso) è iniziato a decorrere il termine di 45 giorni (art:. 585, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) per proporre impugnazione; - il termine per la presentazione del ricorso è spirato il 16 ottobre 2023 (il 15 ottobre cadeva in giorno festivo); - il ricorso è stato presentato, tardivamente, soltanto il 30 ottobre 2023, tramite posta elettronica certificata. Discende l'inammissibilità del ricorso ex artt. 585 e 591 cornma 1, lett.

c) cod. proc. pen. Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, a mente dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma che, si stima equa, di Euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammen