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Sentenza — n. 7399/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7399/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7399/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pesaro, Sezione Riesame, ha rigettato l'istanza di riesame reale proposta da Emanuela Bona (classe 1983), Emanuela Bona (classe 1986), Gelsomino D'Amico avverso il decreto di perquisizione e sequestro (probatorio) emesso dal pubblico ministero della Procura di Pesaro in data 31.7.2023. Il sequestro ha avuto ad oggetto cose costituenti tracce del reato di furto aggravato contestato ai suddetti imputati (la vettura usata per il furto, individuata come quella inquadrata dalle telecamere di sorveglianza, e alcuni indumenti compatibili con quelli indossati dagli autori del reato, stando alle immagini).

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7399/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Risulta, infatti, che l'informativa di polizia giudiziaria di cui si denuncia la mancata ostensione, è contenuta nel fascicolo del giudizio di riesame, sicchè non vi è dubbio che, in tale fase di impugnazione cautelare, si sia avuta la completa trasmissione di tutti gli atti utili al procedimento cautelare reale. 2.1. A ben vedere, poi, vi sono profili di manifesta infondatezza rispetto alla stessa censura del ricorso che investe direttamente il decreto di sequestro (analoga a quella proposta con l'istanza di riesame), utilizzando come "ponte" solo formale il provvedimento ex art. 324 cod. proc. pen..

Parole chiave

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indagine per furto indagine penale suppletiva sequestro investigativo azione di convalida del sequestro perquisizione prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
A ben vedere, poi, vi sono profili di manifesta infondatezza rispetto alla stessa censura del ricorso che investe direttamente il decreto di sequestro (analoga a quella proposta con l'istanza di riesame), utilizzando come "ponte" solo formale il provvedimento ex art. 324 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi !:;egue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che li hanno proposti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BONA EMANUELA nata a AVOLA il 27/11/1983 BONA EMANUELA nata a ROMA il 25/06/1986 D'AMICO GELSOMINO nato a AVOLA il 30/09/1985 avverso l'ordinanza del 12/09/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale SABRINA PASSAFIUME che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pesaro, Sezione Riesame, ha rigettato l'istanza di riesame reale proposta da Emanuela Bona (classe 1983), Emanuela Bona (classe 1986), Gelsomino D'Amico avverso il decreto di perquisizione e sequestro (probatorio) emesso dal pubblico ministero della Procura di Pesaro in data 31.7.2023. Il sequestro ha avuto ad oggetto cose costituenti tracce del reato di furto aggravato contestato ai suddetti imputati (la vettura usata per il furto, individuata come quella inquadrata dalle telecamere di sorveglianza, e alcuni indumenti compatibili con quelli indossati dagli autori del reato, stando alle immagini).

2. I ricorrenti, tramite il difensore di fiducia comune, eccepiscono, con un primo motivo, violazione di legge per difetto di motivazione carente del decreto di perquisizione e sequestro, argomentato per relationem rispetto ad un'informativa di polizia giudiziaria del 27.7.2023 del Commissariato PS di Fano, i contenuti della quale sono stati negati alla difesa, alla luce del diniego di accesso agli atti dia parte del pubblico ministero, basato sul fatto che detta informativa era un atto di indagine ancora coperto dal segreto. 2.1. Il secondo motivo di ricorso, invece, ruota intorno alla denunciata illegittimità dell'estensione del sequestro a Bona Emanuela, classe 1983, in difetto di fumus indiziario nei suoi confronti, posto che il diverso procedimento penale che la collegava agli altri due coindagati, quale possibile autrice di furti con il medesimo modus operandi, in realtà non aveva avuto alcun esito penalmente rilevante (nei confronti di Emanuela Bona, classe 1986, vi era stata pronuncia di assoluzione e per gli altri due ricorrenti neppure era stata esercitata l'azione penale).

Né può rilevare il fatto che il sequestro è stato radicato sugli esiti positivi di una perquisizione, nel corso della quale sono stati effettivamente ritrovati oggetti ed indumenti che rafforzano la sussistenza di un quadro robusto di gravità indiziaria nei confronti dei ricorrenti.

3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I ricorrenti prospettano una questione meramente formale, inc:entrata sulla denuncia di omessa discovery del decreto di sequestro, che, secondo la prospettazione difensiva, non faceva riferimento ai contenuti della ivi richiamata informativa di polizia giudiziaria del 27.7.2023 del Commissariato PS di Fano, l'accesso alla quale era stato poi negato alla difesa dal pubblico ministero, per ragioni di segreto istruttorio.Tale censura viene proposta indipendentemente dal provvedimento del Riesame oggetto dell'impugnazione e con un confronto solo apparente con la sua motivazione, dimenticando che è a tale provvedimento che, invece, il ricorso direttamente si rivolge e con esso è tenuto necessariamente a confrontarsi, altrimenti incorrendo nel vizio di genericità della formulazione, come accaduto nel caso dei ricorrenti.

Proprio per tale disallineamento dell'impugnazione rispetto a quello che avrebbe dovuto essere il suo headtopic, il suo argomento di interesse principale, il ricorso non ha valutato il fatto che il provvedimento del riesame gli ha consentito quella compiuta conoscenza dell'atto di indagine di cui si lamentava l'omessa indicazione dei contenuti nel decreto (genetico) di sequestro. Pur se a darne atto, iimplicitamente, è la stessa difesa, che evidenzia come non avesse potuto prendere visione dell'informativa "sino al deposito degli atti per il Riesame".

Risulta, infatti, che l'informativa di polizia giudiziaria di cui si denuncia la mancata ostensione, è contenuta nel fascicolo del giudizio di riesame, sicchè non vi è dubbio che, in tale fase di impugnazione cautelare, si sia avuta la completa trasmissione di tutti gli atti utili al procedimento cautelare reale. 2.1. A ben vedere, poi, vi sono profili di manifesta infondatezza rispetto alla stessa censura del ricorso che investe direttamente il decreto di sequestro (analoga a quella proposta con l'istanza di riesame), utilizzando come "ponte" solo formale il provvedimento ex art. 324 cod. proc. pen..

Il decreto contro cui si concentrano gli strali difensivi, infatti, è adeguatamente motivato, in senso coerente con gli standard motivazionali previsti dalla giurisprudenza di legittimità per tale tipologia di provvedimenti. Quanto all'errore relativo alla data del commesso reato nel testo del decreto di perquisizione e sequestro - errore in qualche modo evocato dalla difesa, sia pur molto genericamente - si tratta di un evidente refuso, ben comprensibile nella sua natura e non foriero di equivoci, visto il successivo richiamo alla data esatta dei fatti, contenuto nello stesso decreto.

Quanto ai contenuti motivazionali del decreto di perquisizione e sequestro, si rammenta che le Sezioni Unite hanno evidenziato, per il decreto di sequestro probatorio anche del corpo di reato, la necessità di una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/4/2018, Botticelli, Rv. 273548). Coerentemente a tale indicazione ermeneutica, la giurisprudenza successiva ha precisato come l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato, da parte del pubblico ministero, in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/9/2018, Macis, Rv. 274781).

Nel caso di specie, il provvedimento del Riesame ha spiegato come il decreto di perquisizione e sequestro probatorio fosse completo del titolo del reato, delle sue indicazioni essenziali di fatto, delle ragioni in base alle quali si era proceduto con tale mezzo di ricerca della prova. Il Riesame ha anche messo in chiaro come l'indicazione dell'informativa contenuta nel decreto fosse stata puntuale e come, rispetto alla fase embrionale delle indagini, gli indagati siano stati individuati, quali indiziati del reato, grazie alle immagini di un sistema di videosorveglianza che era riuscito ad inquadrare sia la vettura a bordo della quale si erano allontanate le due donne ritratte, sia le due donne stesse.

Si è data risposta, altresì, anche all'obiezione circa la legittimità del coinvolgimento nelle indagini di Emanuela Bona, classe 1983, evocando l'intuizione investigativa - consueta nella prassi inquirente - di confrontare un furto, commesso con le stesse modalità ed in relazione al quale i tre indagati erano stati al centro di un procedimento penale, con quello oggetto delle nuove indagini. Pur essendo irrilevante l'esito (positivo) delle perquisizioni e sequestri seguiti a tale "intuizione investigativa" ed all'attivarsi del pubblico ministero, certamente è determinante, per chiudere il cerchio sulla manifesta infondatezza delle censure difensive, la circostanza che, in ogni caso, i ricorrenti abbiano avuto contezza dell'informativa di polizia giudiziaria di cui si lamenta una piena e completa discovery grazie al deposito nel fascicolo per il procedimento di riesame e che, ciononostante, non indichino la lesione concreta del diritto di difesa che avrebbero patito o un qualsiasi concreto pregiudizio (sulla necessità di dedurre il pregiudizio concreto anche, in alcuni casi, per le nullità, cfr.

Sez. 6, n. 24741 del 4/1/2018, Micci, Rv. 273101 e, in generale sul tema, Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541). 2.2. I ricorsi, pertanto, sono complessivamente inammissibili perché genericamente formulati.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi !:;egue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che li hanno proposti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma