Cassation Court dismisses appeals as withdrawn by defense counsel, ordering costs and fine payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals inadmissible because the defense counsel formally withdrew them on November 15, 2023. Although the defendants argued defects in the plea bargain consent and sentencing motivation, the withdrawal rendered the appeals procedurally void. Consequently, the Court ordered the defendants to pay court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals withdrawn by defense counsel are inadmissible, resulting in the condemnation of the appellants to pay costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VISENTIN SIMONE nato a TREVISO 11 16/02/1973 VISENTIN LUCA nato a TREVISO il 10/07/1970 avverso la sentenza del 13/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Luca e Simone Visentin ricorrono, tramite il difensore di fiducia, avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. nella misura di due di reclusione ciascuno, con sospensione condizionale, in relazione ad una serie di reati di bancarotta contestati loro in continuazione. I ricorrenti rappresentano due ragioni di censura. 1.1. Una prima eccezione riguarda il vizio del consenso alla definizione del procedimento nei loro confronti attraverso l'istituto del patteggiamento, desunto dalle istanze presentate ex art. 444 cod. proc. pen., entrambe volte a richiedere, quanto alla pena patteggiata, la sua sostituzione con la sanzione sostitutiva della semidetenzione, ai sensi degli artt. 53 e ss.
I. n. 689 del 1981. Secondo i ricorrenti, la totale mancanza di riferimento a tale richiesta di sostituzione, nella motivazione della sentenza, renderebbe evidente il difetto di manifestazione del consenso all'applicazione della pena, tanto più che gli imputati sono rimasti "assenti" nel processo. 1.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di carenza di motivazione e difetto di correlazione della sentenza impugnata, che non si è espressa riguardo alla richiesta di sostituzione della pena patteggiata, contenuta nelle istanze degli imputati, da ritenersi congiuntamente proposta insieme alle istanze di patteggiamento, anche se non reiterata nelle riformulazioni delle istanze presentate dopo poco tempo.
2. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia.
2. Il difensore e procuratore speciale dei due ricorrenti, nella sua qualità, ha depositato al Collegio formale rinuncia ai ricorsi datata 15.11.2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia.
2. Il Collegio rileva che, in data 15.11.2023, è stata depositata rinuncia ai ricorsi da parte del difensore di fiducia e procuratore speciale dell ricorrenti, l'avv. Angelo Andrea Aluisi, con nota cui sono state allegate le procure speciali. Pertanto, ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi per rinuncia, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che li hanno proposti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost.2 n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500 P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deci