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Ordinanza — n. 7397/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7397/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7397/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA etA2 j›ec;t4_,..z) sul ricorso proposto da Bianchetti Andrea, nato a Brescia il 20/03/1992, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 11/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7397/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 22 dicembre 2022, ha rideterminato la pena nei confronti Andrea Bianchetti, in relazione ai reati a lui ascritti, nella misura di cinque anni di reclusione. Come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, l'appellante aveva rinunciato ai motivi diversi dalla richiesta di riduzione della pena, relativamente alla quale aveva raggiunto con il Pubblico ministero un accordo che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ne prevedeva la rideterminazione nella misura più sopra indicata.

Parole chiave

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procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia alla motivazione decreto di non luogo a procedere impunità rinuncia al dibattimento orale revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Tanto premesso, va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Gianbattista Scalvi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa immediata declaratoria di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA etA2 j›ec;t4_,..z) sul ricorso proposto da Bianchetti Andrea, nato a Brescia il 20/03/1992, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 11/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 22 dicembre 2022, ha rideterminato la pena nei confronti Andrea Bianchetti, in relazione ai reati a lui ascritti, nella misura di cinque anni di reclusione. Come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, l'appellante aveva rinunciato ai motivi diversi dalla richiesta di riduzione della pena, relativamente alla quale aveva raggiunto con il Pubblico ministero un accordo che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ne prevedeva la rideterminazione nella misura più sopra indicata.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione lo stesso Bianchetti a mezzo del difensore di fiducia, avv. Gianbattista Scalvi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa immediata declaratoria di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Tanto premesso, va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ritenuto che nei confronti della sentenza resa all'esito di un concordato in appello sia proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01). 3.1. Osserva, tuttavia, il Collegio che le Sezioni unite hanno affrontato il caso in cui la prescrizione non aveva riguardato un precedente motivo di appello, concludendo, del tutto condivisibilmente, che in ipotesi siffatta la generale rinuncia ai motivi di appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen., non potesse valere come rinuncia espressa alla prescrizione. Nel caso qui esaminato, invece, il ricorso ha dedotto la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per non avere l'imputato commesso il fatto.

Diversamente dal caso oggetto della pronuncia delle Sezioni unite, dunque, l'odierna censura, concernendo un motivo sulla responsabilità che era stato oggetto di rinuncia, deve ril:enersi preclusa e, pertanto, inammissibile.

4. L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza indicata deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, equitativamente determinata, di 4.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 16 novembre 2023 Il Consigl