Supreme Court revokes Cassation ruling allowing extraordinary appeal for factual error regarding aggravated circumstance extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court revoked the Second Section's dismissal of Antonio Pompeo's extraordinary appeal against a prior Cassation decision. Pompeo argued that the Court failed to extend the effect of a remand judgment regarding an aggravated circumstance to him, despite recognizing it for other co-defendants. The Court accepted the appeal because Pompeo faced an execution order, creating a specific interest to remedy the factual error that would otherwise be waived.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 587 cod. proc. pen.; Art. 416-bis cod. pen.: The extraordinary appeal for factual error is admissible when the omission of the extended effect of a remand judgment prejudices the non-appealing defendant by subjecting them to an execution order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. da Pompeo Antonio, nato il 22/04/1968 a Isola di Capo Rizzuto, avverso la sentenza della Corte di cassazione in data 22/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette la memoria presentata, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv.
Vincenza Rando, il quale, nell'interesse dell'Associazione Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette memorie presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. Vincenzo Girasole, il quale, nell'interesse di Antonio Pompeo, ha insistito nell'accoglimento del ricorso straordinario.
RITENUTO IN FATTO
02- 1. Con sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 9 giugno 2021, Antonio Pompeo era stato condannato alla pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione in quanto ritenuto colpevole del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa contestata al capo 1) della rubrica. Con successiva sentenza in data 22 febbraio 2023, la C:orte di cassazione, Prima Sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nel suo interesse. Nel frangente, la Suprema Corte aveva annullato con rinvio la sentenza di secondo grado in relazione alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., riconoscendo l'effetto estensivo del ricorso per cassazione a beneficio di alcuni imputati, ma non di Antonio Pompeo.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte di cassazione Pompeo ha proposto ricorso straordinario l'avv. Vincenzo Girasole, difensore di fiducia di Antonio Pompeo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Giudice di legittimità con riferimento all'art. 587 cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia che la sentenza non abbia esteso anche a Pompeo la statuizione concernente l'annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado in relazione alla configurabilità dell'aggravante prevista dal sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., in relazione alla quale, in applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen., l'effetto estensivo del ricorso per cassazione sarebbe stato invece riconosciuto per altri coimputati, come Domenico Falcone, Francesco Gentile, Nicolino Gioffrè, Domenico Nicoscia e altri, ma non anche a Pompeo.
In questo modo, non sarebbe stata applicata la disposizione dell'art. 587 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione produce i suo effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente o il cui ricorso sia inammissibile purché di natura non esclusivamente personale.
3. In data 31 ottobre 2023 è pervenuta una memoria a firma dell'avv. Vincenzo Girasole, il quale, quale difensore di Antonio Pompeo, ha ribadito le ragioni poste a fondamento del ricorso introduttivo e la presenza di un nteresse specifico, connesso alla sopraggiunta definitività della pronuncia di condanna, che non si sarebbe invece verificata nei confronti dei coimputati, con una grave disparità di trattamento rispetto ad essi. A tali considerazioni la difesa di Pompeo si è richiamata con successiva memoria in data 10 novembre 2023, con cui ha rassegnato le proprie conclusioni.
4. In data 6 novembre 2011 è pervenuta memoria dell'avv. Rando, in rappresentanza dell'Associazione Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che in tema di ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., l'errore di fatto in presenza del quale tale rimedio può essere azionato ricorre esclusivamente nel caso di una fuorviata rappresentazione percettiva, mentre qualora esso abbia un contenuto valutativo, l'errore si configura come di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte di tale strumento processuale (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01). 2.1. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto di ravvisare un vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., in quanto l'affermazione secondo cui la cosca Arena reinvestiva le utilità provenienti dalle attività criminose in diversi settori economici è rimasta priva di qualunque giustificazione probatoria (v. pag. 111 della sentenza esaminata).
Per tale ragione, nel disporre, in relazione a tale circostanza, l'annullamento della pronuncia di secondo grado con riferimento agli imputati che avevano formulato specifici motivi di ricorso rispetto ad essa (è il caso di Giuseppe Arena classe 1966, di Pasquale Arena classe 1992, di Salvatore Arena, di Antonio Giglio, di Paolo Lentini, di Vincenzo Lentini, di Giuseppe Lequoque, di Luigi Miniaci, di Fortunato Pirrò, di Antonio Poerio, classe 1971, di Antonio Poerio, classe 1981, di Fernando Poerio, di Giuseppe Pullano, di Domenico Riillo, di Leonardo Sacco, di Santo Tipalcli), la Suprema Corte ha, altresì, riconosciuto l'effetto estensivo della relativa statuizione anche ad altri coimputati, quali, tra gli altri, Domenico Falcone, Francesco Gentile, Nicolino Gioffrè, Maurizio Greco, Rosario Lentini, Domenico Nicoscia, Salvatore Nicoscia.
Tra essi, tuttavia, il provvedimento impugnato non ha incluso anche Antonio Pompeo classe 1968, con una statuizione che è stata senza dubbio frutto di un mero errore fattuale, essendo la posizione processuale di Pompeo perfettamente sovrapponibile, quanto all'aggravante in questione, a quella dei coimputati per i quali l'effetto estensivo è stato, invece, riconosciuto. 2.2. Ne consegue, pertanto, che devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso. Non ignora il Collegio l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile quando esso sia diretto a rimediare alla mancata dichiarazione da parte della Corte di cassazione dell'effetto estensivo nella sentenza di annullamento con rinvio (Sez. 6, n. 46202 del 2/10/2013, Serio, Rv. 258157 — 01;
Sez. 6, n. 46203 del 2/10/2013, Mancuso, non massimata; Sez. 4, n. 51975 del 15,11/2016, Issa, non massimata). 3 esg—^ Nondimeno, dal momento che tale indirizzo è stato fondato sul rilievo che l'omissione in parola non pregiudicherebbe l'imputato non ricorrente, il quale potrebbe comunque esercitare i suoi diritti per effetto della citazione a cura del giudice di rinvio o anche di autonomo intervento in questo giudizio, ritiene il Collegio che, nella specie, il ricorso debba ritenersi esperibile, considerato che per effetto della pronuncia impugnata Pompeo è stato destinatario di un ordine di esecuzione, di tal che sussiste, nel caso qui esaminato, uno specifico interesse ad attivare il rimedio straordinario.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza della Corte di cassazione n. 24950 del 22 febbraio 2023 deve essere revocata nei confronti di Antonio Pompeo, nato a Isola di Capo Rizzuto il 22 aprile 1968. Per l'effetto, la sentenza in parola deve essere annullata limitatamente alla circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. PER QUESTI MOTIVI Revoca la sentenza della Corte di cassazione n. 24950 del 2023, nei confronti di Pompeo Antonio nato 22 aprile 1968 e per l'effetto annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante ex art. 416 bis comma 6 c.p., con rinvio per nuovo esame sul punto ad alt