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Ordinanza — n. 7390/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for attempting to reopen irrevocable plea bargain terms via procedural violation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7390/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought to challenge a final plea agreement by requesting generic mitigating circumstances previously explicitly waived by the defendant. The appellant argued that the lower court failed to apply statutory mitigating factors under Article 62 of the Penal Code, despite having renounced these grounds during the appellate phase. The court ruled that allowing such a claim would effectively permit the defendant to overturn the irrevocable penalty settlement reached through the plea concordato.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the non-granting of mitigating circumstances is inadmissible when the defendant had previously renounced such grounds in the appellate stage, as this would allow the reopening of an irrevocable plea agreement.

Parole chiave

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plea concordato irrevocable settlement mitigating circumstances procedural violation waiver of appeal grounds Cassazione ordinanza penal code article 62 condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte d'appello di Genova, accedendo alla proposta di concordato sottoposta al suo esame, ha rideterminato la pena inflitta a Gennaro Di Laora, per i reati indicati in rubrica.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte d'appello di Genova, accedendo alla proposta di concordato sottoposta al suo esame, ha rideterminato la pena inflitta a Gennaro Di Laora, per i reati indicati in rubrica.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LAORA GENNARO nato a NAPOLI il 30/06/1984 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte d'appello di Genova, accedendo alla proposta di concordato sottoposta al suo esame, ha rideterminato la pena inflitta a Gennaro Di Laora, per i reati indicati in rubrica. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina ha a oggetto un solo motivo/con cui si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale concesso le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

La doglianza è inammissibile dal momento che ha per oggetto il mancato riconoscimento di circostanze la cui applicazione era stata oggetto di motivi di appello esplicitamente rinunciati, tra l'altro, in tal modo aspirando a rimettere in discussione l'ormai irrevocabile accordo sulla pena da irrogare.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente