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Ordinanza — n. 7389/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as defendant's waiver of appeal grounds via plea deal is irrevocable once accepted.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7389/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's waiver of appeal grounds was finalized by the prosecutor's consent to the plea agreement. Although the defense argued the prosecutor's written conclusions should have been communicated to the lawyer before the waiver took effect, the court held that the prosecutor's consent perfected the procedural transaction. Consequently, the defendant's subsequent attempt to revoke the waiver was rejected as legally ineffective under established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen.; In a plea agreement at the appellate level, the defendant's declaration waiving appeal grounds regarding liability is irrevocable and loses effect only if the proposed sentence is not accepted.

Parole chiave

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plea agreement waiver of appeal prosecutor consent irrevocable waiver appellate procedure criminal liability procedural transaction rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
ha perfezionato il negozio processuale sotteso all'istituto disciplinato dall'art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparini, Rv. 282312 - 01
pen., solo nel caso di mancato accoglimento della proposta di pena concordata (Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparini, Rv. 282312 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONE MAURIZIO nato a MILAZZO il 12/09/1977 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte d'appello di Messina, accedendo alla proposta di concordato sottoposta al suo esame, ha in parte riformato la decisione resa in primo grado nei confronti di Maurizio Capone per i reati indicati in rubrica, concedendo le circostanze attenuanti generiche e condannandolo alla pena concordata di anni due e mesi sei di reclusione.

Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina ha a oggetto un solo motivoicon cui si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale, invece di esaminare i motivi di appello proposti, accolto la richiesta concordata di rideterminazione della pena, sebbene il Pubblico Ministero, prima di manifestare il suo consenso alla proposta di concordato - consenso comunque non comunicato al difensore - avesse trasmesso le proprie conclusioni scritte, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e inducendo il difensore, del pari, ad insistere, con memoria, nei motivi di impugnazione.

La doglianza è inammissibile, in quanto, indipendentemente dal momento nel quale è intervenuto, il consenso espresso dal P.M. ha perfezionato il negozio processuale sotteso all'istituto disciplinato dall'art. 599-bis cod. proc. pen. rendendo definitiva, per effetto della sentenza impugnata che tale concordato ha recepito, la rinuncia ai motivi di appello. Al riguardo, va ribadito che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel cd. concordato in appello, la dichiarazione di rinuncia dell'imputato ai motivi sulla responsabilità non è suscettibile di revoca, neppure implicita, perdendo effetto, ai sensi dell'art. 599- bis, comma 3, cod. proc. pen., solo nel caso di mancato accoglimento della proposta di pena concordata (Sez. 2, n. 43893 del 04/11/2021, Zapparini, Rv. 282312 - 01).

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere estensore