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Sentenza — n. 7381/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls a criminal sentence for false declaration because the reduced term violated the statutory minimum penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7381/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General challenged a first-instance judgment sentencing Giuseppe Luigi Perra to two months of imprisonment for false declaration. The court found the sentence illegal because the base term was already below the statutory minimum of one year, and further reduction violated the law. Consequently, the Cassation Court annulled the original decision without remittal and re-sentenced the defendant to eight months.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 620, comma 1, lett. I) c.p.r.: When a criminal sentence is reduced below the statutory minimum due to mitigating circumstances, the reduction must be recalculated to ensure the final term respects the legal minimum, and the court may annul the sentence without remittal to apply the correct measure.

Parole chiave

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false declaration penalty statutory minimum violation mitigating circumstances reduction criminal sentence annulment Cassation reformation power revisione della sentenza penale riduzione della pena sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
L'art. 495 cod. pen. prevede, per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, un delta edittale che va da un minimo di pena pari ad un anno di reclusione sino ad un massimo di sei anni di reclusione.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125
La forbice sanzionatoria è stata modificata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125 e stabilita nella misura attuale.
Art. 620, comma primo, lett. I), del codice di rito
La Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I), del codice di rito, può autonomamente procedere a riportare alla misura legale la sanzione, seguendo l'insegnamento di Sez.
Art. 62-bis cod. pen.
La Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett.
art. 495 cod. pen
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Sezione distaccata di Corte d'Appello di Sassari ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro con cui Giuseppe Luigi Perra è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 495 cod.
art. 62-bis cod. pen
La Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: PERRA GIUSEPPE LUIGI nato a NUORO il 26/07/1981 avverso la sentenza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di NUOROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE IBRANCACCIO; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale SABRENA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN IFATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Sezione distaccata di Corte d'Appello di Sassari ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro con cui Giuseppe Luigi Perra è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., denunciando con un unico motivo l'illegalità della pena inflitta, tenuto conto che il reato configurato prevede una pena minima di un anno di reclusione, sicchè determinarla in tre mesi, ridotti a due per effetto delle concesse circostanze attenuanti generiche, equivale ad una dosimetria sanzionatoria illegale, perché inferiore al minimo previsto dalla legge.

3. Il Sostituto procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 495 cod. pen. prevede, per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, un delta edittale che va da un minimo di pena pari ad un anno di reclusione sino ad un massimo di sei anni di reclusione. La forbice sanzionatoria è stata modificata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125 e stabilita nella misura attuale. Nella versione antecedente a tale novella i limiti edittali erano calibrati solo nel massimo, prevedendo la pena fino a tre anni.

I fatti sono stati commessi nella vigenza della disposizione successiva alla novella. La pena inflitta dal Tribunale, quindi, è illegale, così come denuncia il ricorrente, poiché il risultato finale, pari a due mesi di reclusione, consegue alla determinazione di una pena base di tre mesi di reclusione, già di per sè inferiore al minimo edittale, alla quale è stata applicata la riduzione di 1/3 per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. I), del codice di rito, può autonomamente procedere a riportare alla misura legale la sanzione, seguendo l'insegnamento di Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ed applicando al minimo edittale "legale", pari ad un anno di reclusione, la riduzione per l'art. 62-bis cod. pen., determinata calcolando l'identica, massima flessione — pari ad un terzo di dodici mesi — già decisa dal giudice di primo grado. Si giunge, così, alla fissazione della pena in mesi otto di reclusione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla commisurazione della pena, che ridetermina in mesi otto di reclusione.

Così deciso