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Sentenza — n. 7374/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prosecutor's appeal for lack of evidence regarding the victim's complaint in defamation case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7374/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Prosecutor's appeal inadmissible because it failed to provide documentary evidence of the victim's complaint. Although the prosecutor argued the complaint existed but lacked a certain deposit date due to a copying error, the court found no trace of such a document in the file. Consequently, the lower court's decision to dismiss proceedings due to the missing valid complaint was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 536 c.p.p.; Art. 100 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the prosecutor fails to document the existence of the victim's complaint, as mere assertions without documentary proof do not satisfy the burden of proof required for the timeliness and validity of the complaint.

Parole chiave

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inadmissible appeal defamation complaint burden of proof missing document prosecutor appeal perseguimento penale per diffamazione inchiesta per falsità atti difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 536 c.p.p.
Art. 100 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIOCALABRIA nel procedimento a carico di: IMBALZANO LEONARDO nato a AREZZO il 24/02/1965 avverso la sentenza del 14/11/2022 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e le conclusioni trasmesse nell'interesse dell'imputato, con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con provvedimento depositato in data 11 gennaio 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha trasmesso a questa Corte, previa riqualificazione come ricorso per cassazione, l'atto di appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale avverso la sentenza del 14 novembre 2022 con la quale il Giudice di pace di Reggio Calabria ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Leonardo Imbalzano, in relazione al reato di diffamazione "per difetto di valida querela".

2. Il Procuratore della Repubblica, in particolare, con l'atto di impugnazione, ha dedotto che agli atti del fascicolo del p.m. era presente la querela sottoscritta dalla persona offesa, ancorché priva, "per mero errore di copia atti", di data certa di deposito e che per questo era stato chiesto un rinvio dell'udienza.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Giordano, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché memoria nell'interesse dell'imputato con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile perché, senza documentare in alcun modo la circostanza, assume che sarebbe esistente una copia della querela della quale non si rinviene traccia negli atti trasmessi a questa Corte. Rispetto a tale rilievo, appaiono del tutto inconferenti le deduzioni concernenti la presenza della parte civile e le considerazioni in tema di onere di prova della tempestività della querela.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. C