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Sentenza — n. 7354/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for breach of law regarding specific intent to cause damage in corporate breach of trust.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7354/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's judgment which convicted the defendant for corporate breach of trust. The defendant argued that the creditor's debt was uncollectible due to insolvency, rendering the waiver neutral and lacking the specific intent required for criminal liability. The court rejected this, holding that the statutory definition of the crime strictly requires proof of specific intent to cause damage and seek unjust profit, which the lower court failed to establish.

Regesto Legislator

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Art. 2634 cod. civ.; For the constitution of the crime of corporate breach of trust, it is necessary to demonstrate specific intent to cause damage and seek unjust profit, as the act of waiving a debt constitutes a disposition that must be intentionally detrimental to the company.

Parole chiave

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corporate breach of trust specific intent to damage unjust profit requirement waiver of creditor debt criminal liability for administrators offesa al credito danno ai creditori credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2634 cod. civ.
b) che, in tale contesto, doveva escludersi che l'agente si fosse rappresentato e avesse voluto un pregiudizio della società disponente, ossia che, anche a voler escludere la necessaria sussistenza, ai fini del perfezionamento della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2634 cod.
Art. 2467 cod. civ.
a) che il credito vantato dalla II Progetto Verde s.r.I., in quanto assoggettato alla disciplina della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., non sarebbe mai stato onorato, dal momento che il patrimonio della società debitrice era inc:apiente, con la conseguenza che la rinuncia costituiva un atto neutro;
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse del Brogi è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare:
Art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n. 137
Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse del Brogi è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare:
art. 2467 cod. civ
a) che il credito vantato dalla II Progetto Verde s.r.I., in quanto assoggettato alla disciplina della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., non sarebbe mai stato onorato, dal momento che il patrimonio della società debitrice era inc:apiente, con la conseguenza che la rinuncia costituiva un atto neutro;
art. 2634 cod. civ
b) che, in tale contesto, doveva escludersi che l'agente si fosse rappresentato e avesse voluto un pregiudizio della società disponente, ossia che, anche a voler escludere la necessaria sussistenza, ai fini del perfezionamento della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2634 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 40446 del 04/06/2019, Polverino
d) il fine specifico, in capo all'agente, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio (Sez. 5, n. 40446 del 04/06/2019, Polverino, Rv.
Sez. 5, n. 29268 del 20/02/2007, Dal Ben
277430 - 01; nella specifica prospettiva della verifica della c:ontinuità normativa sottolinea, tra l'altro, la necessità della sussistenza di un danno patrimoniale, intenzionalmente arrecato alla società e del ricordato dolo specifico, già Sez. 5, n. 29268 del 20/02/2007, Dal Ben, Rv.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BROGI ALESSANDRO nato a FIRENZE il 05/09/1958 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. PASQUALE SERRACI D'AQUINO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. udito il difensore, Avv. TADDEUCCI SASSOLINI MARIO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 dicembre 2021 la Corte d'appello di Firenze, riformando la decisione assolutoria di primo grado, ha condannato Alessandro Brogi alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 223, secondo comma, n. 1, 216, I. fall. e 2634 cod. civ., per avere, nella qualità di amministratore della Il Progetto Verde s.r.I., successivamente dichiarata fallita in data 10 giugno 2015, nel corso dell'assemblea del 24 aprile 2015 della Il Borgo Nuovo s.r.I., società partecipata dalla prima e della quale il medesimo Brogi era socio e co-amministratore, rinunciato al credito che la II Progetto Verde s.r.l. vantava nei confronti della seconda per l'importo complessivo di 774.339,39.

2. Nell'interesse del Brogi è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare:

a) che il credito vantato dalla II Progetto Verde s.r.I., in quanto assoggettato alla disciplina della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., non sarebbe mai stato onorato, dal momento che il patrimonio della società debitrice era inc:apiente, con la conseguenza che la rinuncia costituiva un atto neutro;

b) che, in tale contesto, doveva escludersi che l'agente si fosse rappresentato e avesse voluto un pregiudizio della società disponente, ossia che, anche a voler escludere la necessaria sussistenza, ai fini del perfezionamento della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2634 cod. civ., del dolo intenzionale di danno, ricorresse l'elemento psicologico del dolo diretto.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chieSto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell'interesse del ricorrente.

4. All'udienza del 26 settembre 2023 si è svolta la trattazione orale. Considerato in diritto 1. La prima articolazione del motivo è infondata, dal momento che, su un piano generale, la rinuncia ad un credito, in quanto atto abdicativo che determina l'estinzione della pretesa, determina un pregiudizio per il creditore superiore a quello deriva dalla postergazione della pretesa rispetto altri crediti. Ma, anche a voler esaminare la questione in concreto, l'assunto del ricorrente, secondo il quale la debitrice non avrebbe potuto comunque adempiere, dal momento che l'esposizione ammontava a oltre sei milioni di euro, rispetto ad un patrimonio immobiliare di circa due milioni e mezzo di euro (questi gli unici dati valorizzati ed esaminabili nella presente sede di legittimità), trascura di considerare:

a) il fatto che la capacità dell'imprenditore di adempiere va correlata dinamicamente all'idoneità dell'attività economica di generare profitti e non staticamente alla consistenza del suo patrimonio immobiliare (che, peraltro, potrebbe non esaurire il complesso dei rapporti facenti capo al debitore);

b) le naturali evoluzioni nel tempo dei risultati dell'attività imprenditoriale. Ne discende che è del tutto erronea una valutazione del pregiudizio prodotto dalla rinuncia al credito che sia fondata su un'analisi - peraltro parziale - di alcuni dei dati di rilievo contabile al momento in cui la rinuncia stessa si perfeziona. È invece fondata la seconda articolazione del motivo. Tenuto conto del tenore letterale dell'art. 2634 cod. civ., che circoscrive in termini rigidi la rilevanza penale delle condotte di infedeltà patrimoniale, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità di siffatto reato societario, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

a) un interesse dell'amministratore in conflitto con quello della società;

b) la "deliberazione" di un "atto di disposizione" di beni sociali;

c) un evento di danno patrimoniale intenzionalmente cagionato alla società amministrata;

d) il fine specifico, in capo all'agente, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio (Sez. 5, n. 40446 del 04/06/2019, Polverino, Rv. 277430 - 01; nella specifica prospettiva della verifica della c:ontinuità normativa sottolinea, tra l'altro, la necessità della sussistenza di un danno patrimoniale, intenzionalmente arrecato alla società e del ricordato dolo specifico, già Sez. 5, n. 29268 del 20/02/2007, Dal Ben, Rv. 237599 - 01). In altri termini, per la sussistenza del delitto del quale si tratta occorre che sia ravvisabile il fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto od altro vantaggio e la volontà direttamente orientata a cagionare un danno patrimoniale alla società, e dunque una componente soggettiva, indubbiamente, qualificabile in termini di dolo specifico.

L'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale il danno alla società nella cui sfera si producono gli effetti dell'atto dispositivo non deve costituire il fine di quest'ultimo, è disallineata con la giurisprudenza di questa Corte che valorizza appunto l'avverbio «intenzionalmente».

2. Ne discende l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad al