Cassation annuls lower court order invalidating arrest in quasi-flagrancy due to immediate discovery via geolocation device on stolen goods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Milan Tribunal's order invalidating Marco Elli's arrest, ruling the lower court erred in its legal assessment. The prosecution argued Elli was caught in quasi-flagrancy because he was found with stolen credit cards and other loot immediately after the theft, while the defense claimed police investigations rendered the arrest unlawful. The Court held that using a geolocation device attached to stolen property to locate the suspect constitutes a virtual pursuit, not an incompatible investigation, thus validating the arrest under quasi-flagrancy provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 382 cod. proc. pen.; Art. 493-ter cod. pen.: The use of a geolocation device attached to stolen goods to immediately identify the suspect constitutes a virtual pursuit, satisfying the requirements for arrest in quasi-flagrancy without rendering the arrest unlawful.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: ELLI MARCO nato a GIUSSANO il 02/09/1990 avverso l'ordinanza del 25/09/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, VALENTINA MANUALI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; letta la memoria del difensore di ELLI MARCO, avv. AMBRA FERRETTO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano non convalidava l'arresto di MARCO ELLI ritenendo che lo stesso era avvenuto a seguito di investigazioni svolte in un lasso di tempo successivo all'ipotizzato furto, investigazioni incompatibili con i richiesti presupposti della flagranza o della quasi flagranza.
2. Contro tale provvedimento, nella misura in cui non ha convalidato l'arresto dell'ELLI, ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano chiedendone l'annullamento perché fondato su inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale nonché su travisamento dei fatti in quanto dal verbale di arresto si evinceva con chiarezza che l'ELLI era stato colto nella quasi flagranza del delitto di furto commesso immediatamente prima, in quanto trovato in possesso delle carte di debito/credito rubate e di altra refurtiva e nella piena flagranza del delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen., perché rivenuto nell'atto di porre in essere, senza autorizzazione, una transazione mediante una carta di credito precedentemente sottratta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. Occorre considerare, infatti, che, in conformità con la ferma giurisprudenza di legittimità, l'integrazione dell'ipotesi di c.d. "quasi flagranza" costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" non richiede - a differenza del caso dell'inseguimento - che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (tra le molte, Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, P.M. in proc.
Kukiqi e altro, Rv. 271683 — 01; Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749 — 01). Orbene, nella fattispecie in esame risulta dal verbale di arresto che gli operanti non hanno svolto alcuna indagine una volta avvenuto il fatto per rintracciare l'ELLI in quanto, nell'imminenza, sono riusciti ad individuarlo grazie ad un dispositivo di geolocalizzazione "Air Tag" posto all'interno del portafoglio di una delle persone offese e lo hanno rinvenuto in una sala slot dove aveva appena utilizzato una delle carte di credito sottratte nel corso dell'azione furtiva, e dunque nella flagranza del delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen.
Tuttavia ciò che rileva ai fini del vaglio di legittimità sull'arresto in flagranza è che VELLI è stato trovato con indosso anche le altre carte e la restante parte della refurtiva sottratta. 2 Q La questione che occorre valutare è, dunque, se l'uso del dispositivo di geolocalizzazione che si trovava su uno dei beni oggetto del furto costituisse o meno una forma di indagine svolta dagli operanti che hanno compiuto l'arresto tale da non poter considerare lo stesso eseguito in flagranza o in quasi flagranza del relativo delitto. Alla questione il collegio ritiene di dover fornire una risposta affermativa atteso che l'individuazione, poco dopo un furto, del responsabile attraverso un dispositivo elettronico di geolocalizzazione posto su un bene oggetto di sottrazione, non comporta alcuna indagine incompatibile con il concetto di arresto in flagranza o quasi flagranza, poiché il dispositivo si configura alla stregua di un inseguimento virtuale.
Talché, nel ritenere carente il presupposto dell'arresto in quasi flagranza, il Tribunale di Milano ha erroneamente inteso la portata dell'art. 382 cod. proc. pen., stante la quasi immediata individuazione dell'arrestato in forza non già di indagini della polizia giudiziaria bensì grazie ad un dispositivo posto in uno degli oggetti sottratti.
2. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, in quanto il ricorso ha ad oggetto una fase del procedimento ormai perenta e attiene esclusivamente alla valutazione sulla correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, ragioni per le quali l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (ex plurimis, Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 270042 - 01; Sez. 6, n. 13436 del 23/02/2016, Rv. 266734 - 01; Sez. 5, n. 12508 del 07/02/2014 Rv. 260000 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 di