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Sentenza — n. 6419/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses extraordinary appeals against preventive confiscation rulings as legally non-appealable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6419/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the extraordinary appeals filed by Giuseppe Trischitta and Angela Bono inadmissible. The appellants argued that the court erred in fact by confirming a confiscation order based on a prior conviction for drug trafficking, despite the actual charge being a simple association that had expired due to prescription. The court ruled that such appeals are legally barred because first-instance decisions in preventive confiscation proceedings are absolutely non-appealable.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Sentences in preventive confiscation proceedings are absolutely non-appealable, excluding even extraordinary appeals for factual error.

Parole chiave

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preventive confiscation extraordinary appeal non-appealable rulings factual error prescription defense distrazione di valori patrimoniali confisca di valori patrimoniali impiego illecito di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
I ricorsi proposti sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 625- bis cod. proc. pen
Avverso la richiamata sentenza di questa Corte, GIUSEPPE TRISCHITTA e ANGELA BONO hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen., mediante il difensore di fiducia avv.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle
pen., in quanto le sentenze della Corte di cassazione in materia di prevenzione sono assolutamente inoppugnabili, nel senso che avverso le medesime non è consentita neppure la proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto (ex plurinnis, Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv.
Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino
271398 — 01; Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv.
Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, Cacucci
Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo
24577201; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo, Rv.
Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TRISCHITTA GIUSEPPE nato a MESSINA il 28/10/1959 BONO ANGELA nato a MESSINA il 20/12/1959 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Prima Sezione Penale di questa Corte dichiarava inammissibili i ricorsi proposti da GIUSEPPE TRISCHITTA e ANGELA BONO contro il provvedimento con il quale la Corte di Appello di Messina, in data 17 febbraio 2022, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti del decreto emesso in data 5 maggio 2021 dal Tribunale di Messina, Sezione Misure di prevenzione, di rigetto della richiesta di revoca del provvedimento mediante il quale lo stesso Tribunale aveva disposto la confisca di alcuni beni appartenenti ai predetti, nonché di un'autovettura SMART targata dc853HK, immatricolata il 20 ottobre 2006, acquistata il 16 marzo 2007, al prezzo di euro 7.000,00, intestata ad ANNA TRISCHITTA.

2. Avverso la richiamata sentenza di questa Corte, GIUSEPPE TRISCHITTA e ANGELA BONO hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen., mediante il difensore di fiducia avv. Salvatore Silvestro, lamentando l'errore percettivo nel quale era incorsa la decisione impugnata per aver confermato il provvedimento della Corte d'Appello di Messina sul presupposto che quella stessa Corte, con sentenza del 21 maggio 2019, avesse condannato GIUSEPPE TRISCHITTA, quale affiliato ad un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e alla commissione di rapine, senza avvedersi che, in realtà, l'unica imputazione elevata a suo carico nel relativo processo era quella di associazione c.d. semplice, rispetto alla quale la sentenza in questione aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto le sentenze della Corte di cassazione in materia di prevenzione sono assolutamente inoppugnabili, nel senso che avverso le medesime non è consentita neppure la proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto (ex plurinnis, Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398 — 01; Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv. 26465801; Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, Cacucci, Rv. 24577201; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo, Rv. 23462401, nonché, sebbene in un obiter dictum, Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 26979001).2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023 Il Consigliere Es