Italian Supreme Court grants remission in time for appeal due to court clerical error regarding sentence deposit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted the request to restore the deadline for filing an appeal against a second-instance judgment. The appellant argued that the appellate court clerk erroneously informed her that the judgment was not yet deposited, causing her to miss the 90-day filing window. The court accepted this claim as not attributable to the appellant and ordered the restoration of the appeal period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175 c.p.p., comma 4; The court has functional jurisdiction to decide on requests for restoration of the appeal deadline, and a delay caused by the appellate court's failure to notify the correct deposit date constitutes an excusable cause for missing the statutory time limit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULLO LUCREZIA AURA nato a TORINO il 06/07/1985 avverso l'ordinanza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Maria Francesca LOY, che ha chiesto rimettersi in termini la ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Torino ha trasmesso, per competenza, l'istanza presentata nell'interesse di GIllo Lucrezia Aura di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Torino, emessa in data 25 ottobre 2021. 1.1. Espone il ricorrente che la Corte di appello aveva riservato 90 giorni per il deposito delle motivazioni; che l'ultimo giorno cadeva il 24/01/2022; che, in data 25 gennaio 2022, il difensore del coimputato, collega di studio, aveva inoltrato richiesta di copia della sentenza alla segreteria della Corte d'Appello, che, tuttavia, aveva erroneamente risposto che, a quella data, la sentenza non risultava depositata ( come da riscontro documentale allegato all'istanza); solo in data 16 marzo 2022, la Difesa ricorrente aveva appreso in cancelleria che, invece, la sentenza era stata depositata tempestivamente, entro i termini stabiliti dal giudice, con conseguente decorrenza del termine di 45 giorni per proporre appello.
Chiede, quindi, di essere rimesso in termini per impugnare, essendo incorso nella decadenza del tutto incolpevolmente.
2. Dato atto che il Procuratore generale, in persona del sostituto Maria Francesca LOY, ha concluso, con requisitoria scritta, per l'accoglimento del ricorso e per la remissione in termini per impugnare la sentenza della Corte di appello di Torino del 25 gennaio 2021.
3. L'istanza è fondata. 3.1. Va premessa la competenza funzionale della Corte di cassazione a decidere sull'istanza in esame, correttamente trasmessa dalla Corte di appello. Invero, ai sensi del disposto di cui all'art. 175 c.p.p., comma 4, sulla richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione di una sentenza decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione. La competenza decisoria spetta, pertanto, alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza emessa dalla Corte di appello. Si è di fronte, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, ad un'ipotesi di competenza funzionale, la cui violazione è rilevabile ex officio anche nel giudizio di legittimità (così, da ultimo, Sez. 1, n. 17053 del 02/04/2012, Rv. 252928 ). 3.2.
Nel merito dell'istanza de qua, la ricorrente, per mezzo della difesa, ha dimostrato che, effettivamente, la cancelleria della Corte di appello di Torino ha, erroneamente, indicato che la motivazione della sentenza non era stata depositata entro il termine di novanta giorni, fissato dallo stesso Giudice, (come risulta dalla copia della p.e.c. allegata al ricorso), ciò che ha comportato l'impossibilità, per la ricorrente, di presentare tempestivo ricorso per cassazione, per causa a lei non imputabile. Ne consegue che deve essere rimessa in termini per impugnare la sentenza della Corte di appello di Torino n. 6705 del 21/10/ 2021, con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
Restituisce Gullo Lucrezia Aura nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, emessa in data 25/10/2021, n. Sent. 6705, che dichiara non esecutiva. Revoca per l'effetto l'ordine di esecuzione della predetta sentenza, ove emesso, e dispone la liberazione dell'imputata se non detenuto per altro titolo o causa. Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputata e al suo difensore e comunicata al P.M, competente per l'esecuzione nonché al giudice del merito, a cui vanno trasmessi gli atti perché proceda agli adempimenti di cui agli artt. 164 - 165 bis disp. Att. Cod. Proc. Pen. Dichiara la sospensione dei termini di prescrizione dalla notificazione dell'estratto contumaciale di detta sentenza alla notificazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, addì 13 nov