Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding acquittal formula.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground was manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court should have granted a full acquittal instead of a non-proceeding order despite a thorough investigation. The court ruled that when evidence clearly excludes the crime, a non-proceeding order is legally sufficient and does not require a full acquittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 531 cod. proc. pen.: When evidence absolutely excludes the existence of the fact, the judge may issue a non-proceeding order without a full acquittal, as this constitutes mere perception rather than judicial appreciation.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLOSIMO STEFANO nato a NAPOLI il 03/07/1951 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di C:ATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E CONISEFtATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Catanzaro, che - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, che aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Colosimo Stefano, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 479-476 e 323 cod. pen.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sostenendo che i giudici di merito, «a fronte di un procedimento approfonditamente istruito con l'acquisizione di ogni elemento di prova», avrebbero dichiarato l'estinzione del reato, pur sussistendo i presupposti per «un'assoluzione con formula piena». I giudici di merito avrebbero disatteso l'obbligo di motivazione e non avrebbero preso in considerazione la memoria scritta depositata dalla difesa.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che l'unico motivo è manifestamente infondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, invero, «in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2, cod. proc. pen. soll:anto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento»(Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679). Ebbene, nel caso in esame, i giudici di merito, in linea con il suddetto orientamento giurisprudenziale, hanno evidenziato che, dagli elementi utilizzabili per la decisione, non emergeva «la prova evidente» dell'insussistenza dell'ipotesi accusatoria. A fronte di tale motivazione, il ricorrente si è limitato a formulare delle deduzioni generiche e poco chiare (cfr. pagina 4 del ricorso), lamentando il fatto che i giudici di merito non si erano pronunciati sul merito, nonostante il procedimento fosse stato approfonditamente istruito.
Quest'ultima circostanza, però, non risulta rilevante, atteso che l'art. 129 cod. proc. pen. prevede la già evidenziata regola di giudizio e ne impone al giudice l'osservanza «in ogni stato e grado del processo». L'art. 531 cod. proc. pen. - chiaramente riferibile alla decisione assunta all'esito di un procedimento con istruttoria completata - prevede l'obbligo della pronuncia di sentenza di non doversi procedere in presenza di una causa estintiva del reato, «salvo quanto disposto dall'art. 129, comma 2», vale a dire tranne nel caso in cui vi sia la prova evidente della insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato o della sua irrilevanza penale (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; Sez. 4, n. 53354 del 21/11/2018, Zuccherelli, Rv. 274497; Sez. 4, n. 55519 del 16/11/2018, Dentoni Rv. 274767). Quanto all'altra censura sollevata dal ricorrente, va ribadito che l'omessa valutazione di memorie difensive, di per sé, non può essere fati:a valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, potendo influire solo sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (cfr.
Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa de