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Sentenza — n. 6391/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for lack of specific reasoning on mitigating circumstances under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6391/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment regarding a mutual assault case due to a specific failure in reasoning. While the lower court rejected the defense's claim of self-defense based on lack of necessity, it completely omitted any discussion of the appellant's specific argument concerning the particular mitigating circumstances of the act under Article 131-bis of the Penal Code. The court held that this omission constituted a violation of the duty to motivate the decision, as the specific grievance was not addressed in the final ruling.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: A judgment is void for lack of motivation when the court fails to provide a decisive argumentative response to a specific grievance raised in the appeal regarding the application of mitigating circumstances.

Parole chiave

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lack of motivation particular mitigating circumstances Article 131-bis Penal Code duty to motivate mutual assault case self-defense necessity Cassation annulment legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Al riguardo, va ricordato che «sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett.
Art. 131-bis c.p.
La difesa aveva articolato uno specifico motivo in ordine al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, soffermandosi sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito ad applicare l'art. 131-bis cod.
Art. 192, comma 3, c.p.p.
Va premesso che, nel caso in esame, atteso che il De Meo e il Michella avevano commesso (nello stesso contesto di spazio e di tempo) i reati in danno reciproco l'uno dell'altro, trovava applicazione la regola di valutazione della prova prevista dall'art. 192, comma 3, cod.
Art. 52 c.p.
Art. 582 c.p.
Art. 585 c.p.
art. 582 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
La difesa aveva articolato uno specifico motivo in ordine al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, soffermandosi sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito ad applicare l'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 2916 del 13/12/2013, Dell'Agnola
pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività» (Sez. 5, Sentenza n. 2916 del 13/12/2013, Dell'Agnola, Rv.
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano
207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).
Dessimone, Rv. 207944
6402 del 30/04;1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.
Sez. 6402 del 30/04/1997
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ME0 MICHELE nato a FORMIA il 10/11/1947 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN IFATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Roma, che - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino, che aveva condannato De Meo Michele per il reato di lesioni personali, aggravato dall'avere commesso il fatto con l'uso di strumenti atti a offendere, commesso in danno di Minchella Michele (con la medesima sentenza quest'ultimo è stato condannato, sempre per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in danno del De Meo).

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, il De Meo e il Minchella avrebbero litigato a seguito di presunti sconfinamenti che il gregge condotto da quest'ultimo avrebbe fatto nella proprietà del primo. La lite sarebbe degenerata in una reciproca aggressione fisica, a seguito della quale entrambi i litiganti avrebbero riportato lesioni personali.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il De Meo ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe inadeguata e insufficiente, fondandosi «esclusivamente sulle dichiarazioni degli imputati- persone offese», che sarebbero «tutt'altro che concordanti». Il Minchella, in particolare, sarebbe caduto in contraddizione, avendo, in un primo momento, escluso che gli animali di sua proprietà fossero entrati nella proprietà dell'imputato, per, poi, invece ammettere che due capre del suo gregge si erano «intrufolate» nell'altrui fondo.

Lo stesso giudice di primo grado avrebbe ritenuto non verosimile una parte della ricostruzione dei fatti riferita dal Minchella. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe adeguatamente motivato sui motivi di gravame. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 52, 582 e 585 cod. pen e 192 cod. proc. pen. Con una prima censura, sostiene che la Corte di appello avrebbe violato l'art.192 cod. proc. pen., riconoscendo pieno valore probatorio alle dichiarazioni del Minchella, in assenza di riscontri estrinseci.

Con una seconda censura, sostiene che la Corte di appello non avrebbe sufficientemente motivato in ordine alle prove a discarico. Con una terza censura, sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere la scriminante della legittima difesa, avendo l'imputato commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendersi dall'offesa ingiusta arrecata dal Minchella. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 131-bis, 163 e :164 cod. pen. Sostiene che la Corte di appello non si sarebbe pronunciata sul motivo di appello con il quale la difesa aveva lamentato il mancato ric:onoscimento della particolare tenuità del fatto.

Contesta, inoltre, la pena applicata, sostenendo che sarebbe sproporzionata rispetto all'effettivo disvalore dei fatti, nonché il mancato riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. Giovanni Valerio, per il ricorrente, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, limitatamente al terzo motivo. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso, invero, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure - relative alla valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa -, che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr.

Sez. U, r. 6402 del 30/04;1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Quanto alla censura con la quale il ricorrente sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente risposto ai motivi di gravame, va rilevato che essa si presenta del tutto generica, non avendo il ricorrente indicato a quali specifiche questioni poste con il gravame la Corte territoriale non avrebbe risposto. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Va premesso che, nel caso in esame, atteso che il De Meo e il Michella avevano commesso (nello stesso contesto di spazio e di tempo) i reati in danno reciproco l'uno dell'altro, trovava applicazione la regola di valutazione della prova prevista dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Tanto premesso, va rilevato che la prima censura è manifestamente infondata, atteso che i giudici di merito hanno fondato la decisione anche sulla documentazione medica che riscontrava le dichiarazioni del Minchella. La seconda censura è del tutto generica, non avendo il ricorrente neppure indicato quali sarebbero le specifiche prove a discarico che non sarebbero state di adeguatamente valutate dalla Corte di appello. La terza censura è priva di specificità estrinseca, perché meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.

La Corte di appello, in particolare, ha evidenziato che: non risultava affatto dimostrato che fosse stato il Minchella ad agire per primo e che il De Meo avesse agito solo perché costretto a difendersi dalla altrui aggressione; mancava il requisito "dell'inevitabilità altrimenti", non essendo emerso che l'imputato non avesse altra alternativa per sottrarsi all'imminente pericolo. 1.3. Il terzo motivo è fondato. La difesa aveva articolato uno specifico motivo in ordine al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, soffermandosi sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito ad applicare l'art. 131-bis cod. pen.

Ebbene, la Corte territoriale ha omesso completamente di rispondere a tale motivo di gravame, sebbene avesse fatto specifico riferimento a esso nel riassumere l'atto di appello. Al riguardo, va ricordato che «sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività» (Sez. 5, Sentenza n. 2916 del 13/12/2013, Dell'Agnola, Rv. 257967).

La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, per valutare l'evenl:uale particolare tenuità del fatto. Le restanti censure mosse con il terzo motivo - essendo relative al trattamento sanzionatorio, alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - risultano assorbite.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esa