Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing by a non-admitted lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was signed by a lawyer not currently enrolled in the Cassation Bar Roll. The appellant, Giuseppe Corato, had been convicted of threats and attempted defamation by a lower court, but the appeal lacked proper representation. The court ruled that the specific date of the lawyer's non-admission was the sole relevant temporal fact triggering the procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274/2000: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if signed by a lawyer not admitted to the Cassation Bar Roll at the time of filing, requiring immediate declaration without procedural formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CICCO GIUSEPPE, nato a Corato il 18 agosto 1970; avverso la sentenza dell'8 giugno 2022 del Giudice di Pace di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
- che il Giudice di Pace di Firenze ha dichiarato Giuseppe Corato responsabile dei reati di minaccia e tentata diffamazione, entrambi commessi ai danni di Alberto Gilardino, e lo ha condannato alla pena di ottocento euro di multa; - che avverso detta sentenza l'imputato ha proposto appello, ma il Tribunale, qualificata l'impugnazione in termini di ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte; - che il ricorso, correttamente qualificato in termini di ricorso per cassazione (attesa la condanna alla sola pena pecuniaria: art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000), è inammissibile in quanto sottoscritto da avvocato non iscritto, al momento del ricorso (unico dato temporale rilevante:
Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690), nell'albo degli avvocati cassazionisti; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2