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Ordinanza — n. 5974/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5974/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant, Ignas Butkus, personally submitted the petition rather than through a qualified lawyer. Although the lower courts had convicted him of aggravated theft, the procedural requirement for filing a cassation appeal was violated by the personal submission. The court ruled that under the 2017 legislative reform, such appeals must be signed by lawyers on the special register to avoid inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.; Art. 571, Art. 613 cod. proc. pen.: A cassation appeal against any judicial decision must be filed by a qualified lawyer and cannot be submitted personally by the party, rendering personal filing inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal personal filing qualified lawyer inadmissibility procedural reform special register legal representation perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, adducendo nel corpo di un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) la violazione dell'art.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art.
Art. 616 cod. proc. pen.
- consegue, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
- consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritl:i nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTKUS IGNAS nato il 22/10/1976 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Firenze, all'esito del gravame interposto da Ignas Butkus, ha confermato la pronuncia in data 27 maggio 2019 con la quale il Tribunale di Pistoia, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il reato di furto aggravato (perché commesso su cose esposte alla pubblica fede) e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, adducendo nel corpo di un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che è stato proposto personalmente dall'imputato. Difatti, «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritl:i nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).

4. All'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso