Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for contesting non-conviction under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the judge's refusal to grant a non-conviction under Article 129 of the Criminal Procedure Code, arguing a lack of generic mitigating circumstances. The court ruled that such challenges are barred by Article 448, paragraph 2-bis, which restricts appeals against plea bargains to specific grounds like legal qualification errors or penalty illegality, excluding procedural non-conviction requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds and cannot include challenges to the non-conviction provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISUFI ILIRJAN ( CUI 02AAPNV ) nato il 16/07/1985 avverso la sentenza del 28/07/2023 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza di patteggiamento impugnata è stata pronunziata il 28 luglio 2023 dal Giudice monocratico del Tribunale di Trento nei confronti di Ilirjan Isufi, tratto a giudizio per rispondere di tentato furto aggravato in abitazione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia lamentando — nella premessa — omessa motivazione in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma poi contestando, nel corpo del motivo, il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta r ! , e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'art 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Ne consegue che non può essere contestato il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., peraltro criticato con argomentazioni del tutto generiche e in fatto.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Cos