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Sentenza — n. 5969/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal dismissal due to non-retroactive application of new domicile requirement law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5969/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's dismissal of an appeal because the new domicile requirement law was not retroactively applied to proceedings initiated before its effective date. The defendant argued that the procedural reform should not apply to a case filed in December 2022, while the prosecution contended otherwise. The court ruled that the statutory provision only applies to appeals filed after the law's entry into force on December 30, 2022, thereby invalidating the prior dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022; Art. 99 bis dello stesso d.lgs.: The new procedural norm regarding domicile requirements applies only to appeals filed after the law's entry into force and does not govern proceedings initiated prior to that date.

Parole chiave

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principle of non-retroactivity procedural law application domicile requirement interim regulation appeal admissibility permesso di dimora retroattivo notifica del cambiamento d'indirizzo violazione delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022
Art. 99 bis dello stesso d.lgs.
pen.) si applica per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto, ossia in data successiva al 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 99 bis dello stesso d.lgs.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARIGANELLO OTTAVIANO nato a SERRA SAN BRUNO il 10/02/1951. avverso l'ordinanza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale PIETRO GAETA, il quale ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. r(3 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 22 maggio 2023, il Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice dell'appello, ha dichiarato inammissibile l'appello, depositato in data 13 gennaio 2023, proposto nell'interesse di Ottaviano Ariganello, per l'assenza della dichiarazione o elezione di domicilio, prescri .1e, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, dall'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Raffaele Masciari, affidando le proprie censure a un unico motivo, col quale deduce violazione di legge e del principio tempus regit actum, per avere il Tribunale applicato al caso di specie l'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., norma introdotta dal d. Igs. 150 del 2022 che, al tempo dell'adozione del provvedimento di primo grado (16 dicembre 2022), non era entrata ancora in vigore. Osserva la difesa che, a differenza del caso del processo in assenza, la riforma apportata dal citato decreto legislativo non ha previsto norme riferite al regime intertemporale da applicarsi al processo in presenza.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176:

a) le conclusioni scritte dell'Avvocato generale, dott. Pietro Gaeta, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

b) conclusioni scritte nell'interesse della parte civile con le quali si chiede il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, dal momento che, ai sensi dell'ari:. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, la previsione, per quanto qui rileva, dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.) si applica per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto, ossia in data successiva al 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 99 bis dello stesso d.lgs. Nel caso di specie, la sentenza impugnata era stata emessa in data 5 dicembre 2022, talché la norma posta a base della pronuncia di inammissibilità è inapplicabile.Ne discende l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Vibo Valentia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vibo Valentia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 19/10/2023 Il Consigliere estenso