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Sentenza — n. 5959/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fraud conviction due to lack of admissible evidence regarding company debt.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5959/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Luca Costantini's appeal inadmissible, upholding his conviction for fraudulent bankruptcy. Costantini argued that a court-ordered debt of over 21,000 euros and a private loan repayment should have justified the company funds he received. The court rejected this, noting the debt was insufficient to explain the transfer and that Costantini's significant 49% shareholding made his ignorance of the company's insolvency implausible.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's detailed reasoning demonstrates that the alleged debt was insufficient to justify the funds transfer and the defendant's participation in the company renders their claimed ignorance of insolvency unreasonable.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent bankruptcy insufficient debt defense shareholder liability inadmissible appeal corporate insolvency bancarotta fraudolenta reato economico truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
In primo luogo in ragione della preclusione conseguente alla concorde valutazione effettuata dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da COSTANTINI LUCA, nato a L'Aquila il 6 aprile 1975; avverso la sentenza del 17 febbraio 2023 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ALDO CENICCOLA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 6 dicembre 2023, dall'avv. Maurizio Bogino;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 febbraio 2023, la Corte d'appello di L'Aquila, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Luca Costantini responsabile, nella sua qualità di socio della Abruzzo Vigilanza s.r.l. (dichiarata fallita I'll maggio 2015) e in concorso con l'amministratore della predetta società, del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto la somma di euro 37.219,57 erogati in suo favore e mai restituiti.

2. Ricorre per cassazione l'imputato formulando un unico motivo di censura, formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, a mezzo del quale deduce che la Corte territoriale non avrebbe rilevato (travisando la relativa documentazione depositata) l'esistenza di un credito, di importo superiore all'asserita distrazione, da lui vantato nei confronti della società, portato dal decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro (non opposto e, quindi, con valore di giudicato nei confronti della società) e dalla parallela scrittura privata di mutuo dal quale si evincerebbe che il Costantini stava rimborsando il debito della società nei confronti del mutuante.

3. Il 6 dicembre 2023, l'avv. Maurizio Bogino ha depositato una memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. In primo luogo in ragione della preclusione conseguente alla concorde valutazione effettuata dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). In ogni caso, perché non si confronta con le analitiche motivazioni offerte dalla Corte territoriale, che ha dato atto di come il credito portato dal decreto ingiuntivo (pari a 21.597 euro) fosse inferiore alle somme versate in suo favore e, quindi, inidoneo a giustificarne l'erogazione. Tanto più che non sarebbe verosimile una sua pur asserita inconsapevolezza dello stato di decozione della società in ragione della sua significativa partecipazione (pari al 49%). Quanto all'asserito rimborso del mutuo erogato in favore della società, non si comprende come l'eventuale esistenza di tale debito possa giustificare un'erogazione in favore del socio e non, direttamente, nei confronti del creditore. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2023 Il C