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Sentenza — n. 5954/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls theft conviction for prescription expiry and remands for residual sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5954/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment regarding the aggravated theft charge due to the expiration of the statute of limitations, while remanding the case for resentencing on the attempted theft charge. The prosecution argued that the aggravated nature of the crime and the defendant's recidivism extended the maximum penalty to eight years, preventing the statute of limitations from expiring. The court agreed that the specific aggravating circumstances resulted in an eight-year maximum, meaning the eight-year limitation period had elapsed between the first and second-instance verdicts, necessitating the annulment of that specific count.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 63 comma 4 c.p.; Art. 625 n.2 c.p.; Art. 99 comma 4 c.p.: When a crime is aggravated by special circumstances and recidivism, the maximum penalty is calculated cumulatively; if the resulting maximum exceeds the ordinary limitation period, the crime is extinguished by prescription once that period elapses, requiring annulment of the conviction for that count.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations prescription period aggravated theft recidivism annulment without remittal residual sentencing Italian Criminal Code recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.
Art. 63 comma 4 c.p.
Art. 625 n.2 c.p.
Art. 99 comma 4 c.p.
Lamenta il Procuratore generale che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che il reato di cui al capo A) non fosse estinto per prescrizione in ragione della contestazione della recidiva qualificata ex art. 99 comma quarto cod.
Art. 620 lett. L) cod. proc. pen.
2.La sentenza va annullata altresì con rinvio con riferimento al capo B) per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio non essendo possibile procedere ai sensi dell'art. 620 lett. L) cod. proc. pen. alla rideterminazione della pena residua per l'altra contestazione.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnei confronti di: BIBA EDUARD nato in ALBANIA il 06/08/1975 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo A) perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della rideterminazione della pena residua.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 1° giugno 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino del 14 novembre 2014 in composizione monocratica con la quale l'imputato era stato condannato, previo giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti e la aggravante e la contestata recidiva e ravvisato il vincolo della continuazione, alla pena di giustizia per: - il reato di cui al capo A) (artt.624,625 n.2 cod. pen.) di furto aggravato dalla violenza sulle cose in danno di una donna;- il reato di cui al capo B) (artt. 56,624 nn.5 e 7 cod. pen.) di tentato furto di un'auto e degli oggetti in essa custoditi. Con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma deducendo il seguente motivo enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'applicazione della normativa sulla estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Lamenta il Procuratore generale che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che il reato di cui al capo A) non fosse estinto per prescrizione in ragione della contestazione della recidiva qualificata ex art. 99 comma quarto cod. pen.

Nel caso di specie si è in presenza di due aggravanti ad effetto speciale per le quali si applica il regime sanzionatorio di cui all'art.63 comma quarto cod. pen. La circostanza più grave è quella di cui all'art.625 n.2 cod. pen, che consente di pervenire ad una pena massima di anni sei, mentre con la recidiva qualificata di due terzi si perviene alla pena di anni cinque. Quindi alla pena aumentata per la circostanza più grave va aggiunto l'aumento di un terzo in virtù della previsione di cui all'art.63 comma quarto cod. pen. per complessivi anni otto.

In questo caso non interessa il termine di prescrizione massimo che scatta in presenza di atti interruttivi: nel caso di specie tra la sentenza di primo grado pronunziata in data 14 novembre 2014 e quella pronunziata in appello in data 10 giugno 2023 sono trascorsi più di otto anni. Lo stesso non può dirsi in relazione al capo B: la pena massima per il tentato furto pluriaggravato è pari a 6 anni e mesi otto (un terzo di 10) e con l'ulteriore aumento di un terzo si perviene ad anni 8 e mesi sei, non ancora decorsi alla data di emissione della sentenza di secondo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 1.Come correttamente evidenziato nel ricorso del Sostituto Procuratore generale il reato di cui al capo A) risulta estinto per la intervenuta decorrenza del termine di prescrizione ordinario dalla data della pronunzia di sentenza di primo grado alla pronunzia della sentenza impugnata, nonostante la contestazione della recidiva.Nel caso di specie la condotta di furto risulta aggravata dalla circostanza di cui all'art.625 n.2 cod. pen. e dalla recidiva reiterata , specifica ed infraquinquennale.

Si è in presenza di due aggravanti ad effetto speciale per le quali si applica il regime sanzionatorio di cui all'art.63 comma quarto cod. pen. La circostanza più grave è quella di cui all'art.625 n.2 cod. pen. che consente di pervenire ad una pena massima di anni sei, mentre con la recidiva qualificata di due terzi si perviene alla pena di anni cinque. Quindi alla pena aumentata per la circostanza più grave va aggiunto l'aumento di un terzo in virtù della previsione di cui all'art.63 comma quarto cod. pen. per complessivi anni otto. Nel caso di specie il termine di prescrizione massimo che scatta in presenza di atti interruttivi non viene in rilievo: tra la sentenza di primo grado pronunziata in data 14 novembre 2014 e quella pronunziata in appello in data 1° giugno 2023 sono trascorsi più di otto anni.

La sentenza va annullata senza rinvio limitatamente al capo A) perché estinto per intervenuta prescrizione. 2.La sentenza va annullata altresì con rinvio con riferimento al capo B) per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio non essendo possibile procedere ai sensi dell'art. 620 lett. L) cod. proc. pen. alla rideterminazione della pena residua per l'altra contestazione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo a) perché il reato è estinto per prescrizione e rinvia per la rideterminazione della pena in relazione al residuo capo b) ad altra se