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Ordinanza — n. 5943/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed; appeal on criminal effects not transmitted due to clerical error, remanded for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5943/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giulio Azam's appeal against the Second Instance Court's decision to increase his civil damages award. Azam argued the Second Instance Court failed to examine his criminal appeal regarding the defendant's liability for attempted injuries and property damage. The Court found the appeal was never transmitted to the Second Instance Court due to a clerical error by the trial court's registry. Consequently, the Court declared no provision necessary on the appeal and remanded the case for the Second Instance Court to conduct the criminal appeal proceedings once the documents are transmitted.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 600 c.p.p.: When an appeal on criminal effects is omitted due to clerical error, the cassation appeal is inadmissible, and the case is remanded for the second instance court to examine the appeal once transmitted.

Parole chiave

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clerical error omitted appeal criminal effects remand for retrial inadmissible appeal judicial registry transmission of acts petizione in giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione Giulio Azam tramite il difensore e denuncia, con due motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): - la violazione degli artt.
Art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione Giulio Azam tramite il difensore e denuncia, con due motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): - la violazione degli artt.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZAM GIULIO ANCHE QUALE PCN nato a NAPOLI il 05/08/1966 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila, decidendo sull'appello proposto ai soli effetti civili da Giulio Azam avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 6 luglio 2020, che, riconosciuto Igor Eduardo De Silva responsabile del delitto di lesioni personali aggravate dalla circostanza dei futili motivi in danno dello stesso Azam, l'aveva condannato a risarcirgli il danno cagionatogli liquidandolo in Euro 1.000,00, in accoglimento del gravame ha rideterminato la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla parte civile Giulio Azam in Euro 3.000,00 ed ha condannato l'imputato a rifondergli le spese di rappresentanza e difesa.

2. Propone ricorso per cassazione Giulio Azam tramite il difensore e denuncia, con due motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): - la violazione degli artt. 125, comma 3, e 597, comma 1, cod. proc. pen., per avere omesso la Corte di appello di L'Aquila di esaminare e decidere il gravame con il quale egli aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Pescara del 6 luglio 2020 anche agli effetti penale, ossia in riferimento al capo relativo all'affermazione della sua responsabilità per i delitti di tentate lesioni personali e di danneggiamento in danno di Igor Eduardo De Silva, con conseguente condanna al risarcimento del danno cagionatogli; gravame presentato al Tribunale di Pescara dal suo difensore, Avvocato Paolo Cacciagrano, tramite PEC in data 13 novembre 2020 delle ore 12:11, regolarmente recapitato alla preposta cancelleria come certificato dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema in data 13 novembre 2020, ore 12:12, e verosimilmente trasmesso e pervenuto alla Corte di appello di L'Aquila, che, in effetti, l'aveva citato a comparire nel giudizio di appello nella duplice veste di imputato e parte civile, come dimostrato dalla ricevuta di notifica tramite PEC in data 20 dicembre 2022, ore 15:36 del relativo decreto; - il vizio di motivazione risultando dagli atti processuali quanto dedotto.

3. Con requisitoria in data 9 ottobre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto Perla Lori, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa pronuncia sull'appello proposto dal ricorrente in relazione alle statuizioni penali.

4. Non vi è luogo a provvedere da parte di questa Corte sulla presentata impugnazione da parte di Giulio Azam. 4.1. Dalle notizie ricevute dal Tribunale di Pescara in data 12 ottobre 2023 risulta che l'appello agli effetti penali proposto nell'interesse di Giulio Azam avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 6 luglio 2020 non è stato trasmesso alla Corte di appello di L'Aquila - che, pertanto, non l'ha esaminato e deciso - per una mera svista della cancelleria. 4.2. Ne viene che, ferme le statuizioni (agli effetti penali e civili) contenute nella sentenza impugnata discendenti dalla condanna di Eduardo Igor De Silva per il delitto commesso nei confronti di Giulio Azam, in quanto ormai coperte dal giudicato, la Corte di appello di L'Aquila sarà tenuta a pronunciarsi autonomamente sull'appello presentato agli effetti penali da Giulio Azam, una volta che questo le sia stato tramesso dal Tribunale di Pescara.

5. Va, pertanto, dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso di Giulio Azam e disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per la celebrazione del giudizio di appello. PQM Dichiara non luogo a provvedere sul ricorso di Giulio Azann e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per la celebrazione del giudizio di appello. Così deciso il 25 ottobre 2023 Il consiglier