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Ordinanza — n. 5348/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to defense's prior agreement to waive suspension of sentence grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5348/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Gioia's appeal against the appellate court's sentence reduction manifestly inadmissible. The defense attorney and the Public Prosecutor had previously agreed to accept only the reduction of mitigating circumstances while explicitly waiving all other appeal grounds, including the request for conditional sentence suspension. Consequently, the court applied Article 616 of the Code of Criminal Procedure to reject the appeal without examining its merits and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; When a defense attorney and the Public Prosecutor agree to waive specific appeal grounds, the appeal is inadmissible if those grounds are not raised, as the waiver constitutes a binding procedural limitation on the appellant's rights.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds inadmissible appeal conditional sentence suspension procedural waiver defense attorney agreement Public Prosecutor consent Article 616 Code of Criminal Procedure adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Gioia Vincenzo, nato a Tripoli (Libia), il 10/03/1949, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Gioia Vincenzo, nato a Tripoli (Libia), il 10/03/1949, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 06/03/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Imperia in data 19/12/2019, sull'accordo delle parti, rideterminava, nei confronti di Vincenzo Gioia, la pena, in relazione ai reati fallimentari a lui ascritti, in anni due di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, riducendo, in pari misura, le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare.

2. Vincenzo Gioia ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giuseppe Sassi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". Nel caso in esame, come si evince dal verbale di udienza e dalla motivazione della sentenza impugnata, il difensore di fiducia del Gioia ed il Procuratore generale avevano concordato sul parziale accoglimento del settimo motivo di appello, concernente la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, con rinuncia a tutti gli altri motivi di gravame. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/09/2023 Il Consigliere estensore Il Pres