Cassation court annuls criminal penalty for defamation but dismisses appeal on procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's request for oral debate due to its generic nature and rejected several admissibility grounds regarding specific charges and evidence evaluation. However, the court found the second ground admissible because the lower court had incorrectly considered a prior conviction that had been revoked, violating the principle of non-recidivism. Consequently, the criminal penalty was annulled and the case remitted for a new examination on sentencing, while the remaining appeal grounds were rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The Court of Cassation may annul a criminal judgment only when a specific ground for inadmissibility is established, such as the erroneous consideration of a revoked prior conviction, while rejecting generic requests for oral debate or arguments that merely request a re-evaluation of facts reserved for the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARRERA MARIALESSANDRA nato a TORINO 11 18/09/1970 avverso la sentenza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con Sentenza deliberata il 23/03/2023, il Tribunale di Asti, rideterminata in melius la pena pecuniaria irrogata, ha nel resto confermato la sentenza del 18/03/2021 con la quale il Giudice di pace di Alba aveva dichiarato Marialessandra Carrera responsabile del reato di diffamazione ai danni di Giovanni Claudio Olivero e l'aveva condannata alla pena riformata in appello e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione Marialessandra Carrera, attraverso il difensore Avv. Vincenzo Ciravegna, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen., dovendosi qualificare il fatto in termini di calunnia, di competenza del tribunale. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della recidiva, disposta sulla base di un'erronea considerazione dell'esistenza di un precedente, rilevata dal Giudice di pace di Roma con ordinanza del 07/03/2023. 2.3.
Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa, sui "bugiardini" delle vernici, sulla documentazione medica prodotta dal P.M., sui contratti di apertura e chiusura delle sedi di Cherasco, sulla visita all'Asl e la tempistica dell'intervento. 2.4. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione della legge in relazione alla prove a favore dell'imputata, richiamando l'esame dei testi della difesa e dell'imputata. 2.5. Il quinto motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione circa l'individuazione della persona offesa. 2.6.
Il sesto e il settimo motivo denunciano illogicità della motivazione per la sussistenza dell'illecito della banca denunciato dal Presidente Nazionale Onlus durante l'adempimento del suo mandato ex art. 51 cod. pen. e attraverso le ulteriori prove non recuperate per ostacolo dell'Agenzia delle Entrate. 2.8. L'ottavo motivo denuncia erronea applicazione della legge avendo il giudice di appello escluso ogni possibilità di contatto tra l'imputata e il difensore d'ufficio.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Nicola Lettieri ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è solo in parte fondato. 1.1. In limine, rileva il Collegio che l'originale del ricorso risulta sottoscritto congiuntamente dall'imputata e dall'Avv. Vincenzo Ciravegna, iscritto all'Albo dei Cassazionisti dal 18/02/2022, sicché, sotto questo profilo, non sussistono cause di inammissibilità dell'impugnazione. 1.2. Sempre in premessa, rileva il Collegio che non può darsi corso alla richiesta dell'imputata di nomina di un difensore d'ufficio, non sussistendone i presupposti. Ritualmente assistita nel giudizio di appello, l'imputata ha conferito procura speciale all'Avv.
Vincenzo Ciravegna «ai sensi e per gli effetti» dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., in forza del quale può proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero nominato a tal fine. Ricorre quest'ultima ipotesi nel caso di specie, sicché l'Avv. Ciravegna deve essere considerato difensore dell'imputata. Conferma univocamente questa conclusione la nota dell'Avv. Vincenzo Ciravegna trasmessa con raccomandata spedita il 05/01/2024 e pervenuta a questa Corte in data odierna, nota con la quale il predetto legale, dichiarandosi difensore di fiducia della ricorrente, dichiara di dismettere il mandato dal 04/01/2024.
La comunicazione ora richiamata non comporta il rinvio della trattazione del ricorso, al lume del consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato tempestivamente notificato l'avviso di udienza, non ha effetto immediato già in riferimento a tale udienza, che può quindi essere ritualmente celebrata, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio (Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, Morreale, Rv. 264701; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016, dep. 2017, Rv. 270633 - 01). 1.3.
Infine, rileva il Collegio che la richiesta di «discutere la causa» contenuta nell'ultima parte del ricorso non può essere intesa alla stregua di una rituale richiesta di trattazione orale, ostando a ciò il carattere del tutto generico della richiesta, facendo essa «riferimento solo alla "discussione", senza alcuna ulteriore precisazione, potendo quindi essa riferirsi sia alla discussione orale, sia a quella scritta» (così, in analoga fattispecie, Sez. 5, n. 46919 del 27/10/2023, Giordano).2. Il primo motivo è inammissibile, per aspecificità, non indicando neppure la ricorrente quale fosse il reato oggetto di calunnia (facendo un generico riferimento alla lesione della salute pubblica e privata), tanto più che la stessa impugnazione (pag.
2) dà atto del mancato svolgimento da parte della Procura di alcuna indagine, il che, all'evidenza, esclude il pericolo concreto tipico del reato ex art. 368 cod. pen.
3. Il secondo motivo è fondato, avendo la ricorrente prodotto l'ordinanza in data 07/03/2023 di revoca della sentenza n. 1307/18 (come confermato dal certificato penale agli atti), sicché avendo i giudici di merito considerato nel trattamento sanzionatorio anche la precedente condanna, in parte qua la sentenza impugnata dev'essere annullata.
4. Il terzo motivo e il quarto motivo sono inammissibili, in quanto, oltre ad essere in più punti versati in fatto (in ordine, ad esempio, agli accertamenti sugii strati di vernice) o articolati deducendo frammenti probatori o indiziari e, in particolare, frammenti di testimonianze (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774), deducono questioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la sentenza impugnata ha operato, sostenendola con motivazione immune da vizi logici, sicché, al riguardo, è sufficiente ribadire, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).
5. Il quinto, il sesto e il settimo motivo sono inammissibili, in quanto, al di là del contraddittorio tenore delle rubriche, denunciano vizi di motivazione in violazione dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
8. L'ottavo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, posto che lo stesso ricorso dà atto della circostanza che l'imputata era a conoscenza della data in cui si sarebbe tenuta l'udienza.
9. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Asti, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuov