Cassation court dismisses appeals against second-instance judgment regarding procedural renewal of evidence in abbreviated criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected appeals filed by four defendants against a second-instance judgment that ordered them to pay damages for simple bankruptcy. The lower court had renewed the evidentiary phase to clarify technical expert reports, a move the appellants argued violated procedural rules. The court held that the appellate judge's discretion to clarify evidence is valid and that the appellants' complaints regarding the lack of defense counsel evaluation were too generic to overturn the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603-bis c.p.p.; Art. 603 c.p.p.: The appellate court possesses the faculty to renew the evidentiary phase to clarify expert reports, and the Supreme Court acts as the judge of the decision's presuppositions regardless of the reasoning used to justify it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SILVESTRI FILIPPO nato a VIVARO ROMANO il 12/02/1946 RICCIARDI PAOLO nato a NAPOLI il 15/04/1951 MONTI ANGELO nato a ERACLEA il 18/07/1956 RICOLDO FABRIZIO nato a ESTE il 06/07/1963 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché le conclusioni dell'Avv. Francesco Mucciarelli, per la parte civile, nel senso della conferma della sentenza impugnata e della condanna degli imputati alla rifusione delle spese di cui alla nota allegata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 09/10/2018, il Tribunale di Milano aveva assolto Filippo Silvestri, Angelo Monti, Paolo Ricardi e Fabrizio Ricoldo dal reato di bancarotta semplice, perché, quali consiglieri di amministrazione di North East Services s.p.a. (d'ora in poi, NES), dichiarata fallita il 24/10/2013, aggravavano il dissesto della società astenendosi dall'esigere il pagamento dei crediti vantati e dal richiedere il fallimento. Investita dall'impugnazione - oltre che del P.M., poi oggetto di rinuncia e dichiarata inammissibile - della parte civile NES in amministrazione straordinaria, la Corte di appello di Venezia, con sentenza deliberata il 14/12/2022, ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia hanno proposto ricorso per cassazione Filippo Silvestri e Paolo Ricciardi, attraverso il difensore Avv. Roberto Nordio, Angelo Monti, attraverso il difensore Avv. Innocenzo Megali e Fabrizio Ricoldo, attraverso il difensore Avv. Antonio Pagliano, con un unico atto, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'ad 603-bis cod. proc. pen. All'esito del giudizio abbreviato, svoltosi nelle forme del rito abbreviato non condizionato, gli imputati erano stati assolti "perché il fatto non sussiste", mentre l'appello della parte civile era stato accolto previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai consulenti del P.M.
Lanfranchi e Loero, rinnovazione erroneamente disposta in quanto le relative consulenze non potevano essere considerate prove dichiarative, come affermato anche dalle Sezioni unite, tanto più alla luce della modifica dell'art. 603-bis cod. proc. pen. introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022. La Corte di appello avrebbe dovuto valutare la consulenza della difesa, con contestuale esame del consulente.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Nicola Lettieri ha concluso per il rigetto del ricorso. Per la parte civile, l'Avv. Francesco Mucciarelli ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di cui alla nota allegata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati.
2. La sentenza impugnata ha rilevato che, pur in assenza di un obbligo di rinnovazione, esiste sempre la facoltà, in capo al giudice di appello, di disporre la comparizione a chiarimenti, rinnovando l'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., laddove l'esame dei due consulenti Loero e Lanfranchi ha permesso di chiarire il reale significato del passaggio valorizzato dalla sentenza assolutoria di primo grado. Ora, i ricorsi fanno leva sull'ordinanza dibattimentale del 15/09/2022, che rinviava alla disciplina dettata dal comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ma qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515); infatti, se è censurata l'applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322).
Ne consegue che, nei termini indicati, la Corte distrettuale, a fronte dell'appello della parte civile che denunciava un travisamento della prova criticando l'apprezzamento del contenuto dell'elaborato dei consulenti tecnici del P.M. operata dalla sentenza assolutoria di primo grado, ha evidenziato la finalizzazione dell'esame dei periti ad ottenere chiarimenti circa i loro elaborati, così dando conto dell'assoluta necessità della rinnovazione (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01). Pertanto, risulta corretto (e non oggetto di censure da parte dei ricorsi, tutti concentrati sulla disciplina dettata dal comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen.) il rilievo processuale proposto dalla sentenza impugnata, sicché le doglianze dei ricorrenti restano prive di fondamento.
3. D'altra parte, il riferimento alla mancata valutazione della consulenza difensiva - anch'esso peraltro articolato nella prospettiva della disciplina di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - risulta del tutto generico e, come tale, non in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).
4. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile North East Services s.p.a, che liquida in