Cassation court allows late appeal due to court clerk's error regarding sentence deposit date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request for time extension under Article 175 of the Code of Criminal Procedure, restoring the defendant's appeal deadline. The defense argued that a force majeure event occurred because the court clerk repeatedly informed them the appellate judgment was not yet deposited, delaying their request for a copy. The court ruled that the defense's reliance on the clerk's erroneous information constituted a valid justification for the delay, distinguishing this case from instances where the defense failed to verify the status of the document.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175, comma 1, cod. proc. pen.; When a defense attorney relies on erroneous information provided by the court registry regarding the deposit date of a judgment, such reliance may constitute force majeure justifying a request for time extension under Article 175 of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso per restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di Hudorovich Veronica, nata il 16/01/1992 a Udine, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 1/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, ha concluso chiedendo il rigetto dell'istanza,
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 1 luglio 2021, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 31 ottobre 2019 con la quale Veronica Hudorovich e Michael Levacovich erano stati condannati alla pena di giustizia in quanto ritenuti colpevoli di concorso nei delitti di furto aggravato e ricettazione.
2. L'avv. Paolo Michelutti, difensore di fiducia di Veronica Hudorovich, ha proposto istanza di restituzione nel termine ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen. deducendo che: - con sentenza in data 7 luglio 2021 la Corte di appello di Trieste ha pronunciato, nei confronti di Veronica Hudorovich e di Michael Levacovich, il dispositivo della sentenza n. 1016/2021, riservandosi in 90 giorni il deposito delle motivazioni; - il termine previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. era scaduto il giorno 1° ottobre 2021; - il difensore, a mezzo PEC indirizzate alla cancelleria penale della Corte di appello di Trieste, trasmesse rispettivamente in data 29 settembre 2021, 6 ottobre 2021, 18 ottobre 2021 e 4 novembre 2021, aveva chiesto il rilascio di copia della sentenza, qualora depositata, posto che il termine per proporre ricorso per cassazione sarebbe scaduto il 14 novembre 2021; - a seguito di tali richieste, la cancelleria penale con comunicazioni a mezzo PEC rispettivamente in data 30 settembre 2021, 7 ottobre 2021, 18 ottobre 2021 e 8 novembre 2021, aveva riferito che la sentenza, nelle date indicate, non risultava ancora depositata; - a seguito di un'ulteriore richiesta avanzata dal difensore a mezzo PEC in data 25 novembre 2021, la cancelleria, con PEC do pari data, aveva inoltrato la sentenza di appello n. 1016/2021; - dall'esame della stessa il legale aveva appurato che essa risultava depositata in data 29 settembre 2021; - in data 14 novembre 2021 era, tuttavia, spirato il termine per proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza in questione; - sussiste, nel caso in esame, la forza maggiore idonea a giustificare la remissione in termini onde proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza in questione, atteso che il difensore, benché avesse diligentemente reiterato le richieste di copia della sentenza entro i termini previsti per poter proporre ricorso in cassazione, solo in data 25 novembre 2CI21 avrebbe avuto contezza del fatto che la sentenza n. 1016/2021 era stata depositata in data 29 settembre 2021; - la decadenza dal termine per la proposizione del ricorso per cassazione non sarebbe imputabile a negligenza del difensore, quanto a una e rrata informazione addebitabile, in via esclusiva, alla cancelleria penale della Corte di appello di Trieste, per non aver comunicato che la sentenza di secondo grado risultava essere stata già depositata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La richiesta è fondata.
2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, integra un'ipotesi di forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito. Nondimeno, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare, a sostegno del proprio assunto, dichiarazioni provenienti dal medesimo o da altri difensori interessati (Sez. 2, n. 44509 del 7/07/2015, Rv. 264965 - 01; Sez. 6, n. 21901 del 3/04/2014, Rv. 259699 - 01; Sez. 2, n. 22161 del 24/05/2007, Rv. 236805 - 01).
3. Nel caso in esame, l'errore in cui è incorso il difensore è imputabile alla erronea informazione fornitagli dalla cancelleria, la quale ha comunicato che la sentenza non era stata ancora depositata, in risposta ad altrettante richieste della difesa, formulate nelle date del 29 settembre 2021, 6 ottobre 2021, 18 ottobre 2021 e 4 novembre 2021. 3.1. Giova in proposito rilevare che se è vero che, come rilevato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, la mail inviata dal difensore alla cancelleria riportava un numero errato di RG APP (ovvero il n. 164/2020, anziché il n. 228/2020), non può, tuttavia, ritenersi che l'errore contenuto nella richiesta abbia influito sul contenuto della risposta, avendo la cancelleria evidenziato, sin dalla prima risposta, recante la data del 30 settembre 2021, l'esistenza dell'errore, del quale, pertanto, il patrono era pienamente consapevole. 3.2.
Non decisiva è, inoltre, la circostanza che la richiesta inoltrata dal difensore riguardasse l'avvenuto deposito della sentenza n. 1016/2021. Premesso che era stata la cancelleria, nella risposta del 30 settembre 2021, a fornire il numero di deposito, va osservato che il numero di identificazione di una sentenza viene comunemente assegnato dal sistema informatico il giorno successivo all'udienza, indipendentemente dal deposito della motivazione!. 3.3. Né pertinente appare, nella specie, il richiamo al principio di diritto secondo cui, in tema di richiesta di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per dedotta forza maggiore a proporre una tempestiva impugnazione, spetta al difensore dare la prova non solo di avere richiesto a mezzo PEC copia della sentenza da impugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria, a meno di non dimostrare che detto accesso gli era stato impedito in modo inderogabile a causa dei provvedimenti emergenziali "antipandennici" (Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, Suares, Rv. 284816 - 02).
Detto principio, invero, è stato enunciato in relazione a vicenda del tutto diversa, in cui la difesa dell'imputato si era limitata a reiterare le richieste di rilascio della copia della sentenza, senza che ad esse avesse fatto seguito, in assenza di risposta da parte della cancelleria, una ulteriore verifica ad opera del difensore e, dunque, senza che si fosse ingenerato, come invece avvenuto nel caso di specie, un qualunque affidamento da parte di un soggetto qualificato.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la richiesta proposta dalla difesa di Veronica Hudorovich deve essere accolta, sicché deve disporsi la restituzione dell'imputata nel termine per impugnare la senl:enza della Corte di appello di Trieste emessa in data 1 luglio 2021 nel proc. 228/20 RG APP. PER QUESTI MOTIVI Restituisce Hudorovich Veronica nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Trieste emessa in data 1 luglio 2021 nel proc. 228/20 RG APP.