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Ordinanza — n. 5140/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived penalty issues under Art. 599-bis and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5140/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's sentence increase based on the principle of continuity with a prior conviction, arguing the penalty was incongruous. The court ruled that issues regarding the waiver of plea agreement conditions and the specific determination of the penalty were already waived during the appeal process, rendering the current grievances inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible if they concern waived plea conditions or penalty determinations not constituting legal illegality, and generic complaints without specific reasoning are rejected.

Parole chiave

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Art. 599-bis c.p.p. concordato in appello rinuncia motivi inammissibilità ricorso congruità pena Cassa delle ammende formalità procedura furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI STEFANO nato a GENOVA il 22/05/1979 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022
(Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI STEFANO nato a GENOVA il 22/05/1979 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ritenuto il vincolo della continuazione con la precedente condanna patita da Stefano Ferrari con sentenza, sempre del Tribunale di Genova, del 10 novembre 2016, ritenuto quest'ultimo il fatto più grave, applicava a quella pena (di mesi 10 di reclusione ed euro 300 di multa) l'aumento di mesi 8 di reclusione ed euro 140 di multa, per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., per essersi, il Ferrari, impossessato, al fine di profitto e con violenza sulle cose, di un computer portatile, di buoni pasto e della somma contanti di euro 1.000, sottraendoli dal negozio di parrucchiere di Carlo Ferri, forzandone, I'l marzo 2016, la porta di ingresso.

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'omessa valutazione della congruità della pena applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. In tema di concordato in appello, si è ricordato che: - è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); - non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878).2.

Se ne deduce la evidente inammissibilità della censura mossa nel ricorso, censura che risulta, peraltro, anche del tutto generica non essendo state precisate le ragioni della lamentata incongruità della pena.

3. All'inammissibilità del ricorso - decisa senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13