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Sentenza — n. 5139/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention home order due to insufficient proof of reduced danger despite witness withdrawal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5139/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Gianluca Castagna's appeal against a lower court's order replacing prison custody with home detention. The trial court maintained the original measure because the withdrawal of a key witness, a justice collaborator, did not eliminate other substantial evidence like intercepted phone conversations and the defendant's continued ties to the mafia group. The court ruled that the lower court's reasoning was logically sound and that the persistent danger of the crime of mafia association justified the continued restriction of liberty.

Regesto Legislator

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Art. 299 cod. proc. pen.; Art. 416-bis cod. pen.: The withdrawal of a justice collaborator's statements does not automatically invalidate the remaining evidence, and the judge must assess if the residual proof sustains the accusation; for mafia association, the burden of proving the cessation of dangerous ties remains on the accused, and a change in employment or temporary demotion does not constitute proof of disintegration of the criminal organization.

Parole chiave

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custodia in carcere arresti domiciliari collaboratore di giustizia associazione mafiosa onere della prova pericolo cautelare sostituzione misura traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 299 cod. proc. pen.
Con ordinanza del 7 settembre 2023, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, confermava il provvedimento con il quale il Tribunale di Palmi aveva rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Gianluca Castagna, ai sensi dell'art. 299 cod.
Art. 416-bis cod. pen.
Doveva inoltre considerarsi, quanto alle permanenti esigenze di cautela, che, in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari applicate per il reato di cui all'art. 416-bis cod.
art. 299 cod. proc. pen
Con ordinanza del 7 settembre 2023, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, confermava il provvedimento con il quale il Tribunale di Palmi aveva rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Gianluca Castagna, ai sensi dell'art. 299 cod.
art. 416-bis cod. pen
Doveva inoltre considerarsi, quanto alle permanenti esigenze di cautela, che, in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari applicate per il reato di cui all'art. 416-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021
Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA GIANLUCA nato a LOCRI il 13/04/1975 avverso l'ordinanza del 07/09/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato GIUSEPPE MILICIA, anche quale sostituto processuale dell'avvocato ANTONIO SPEZIALE, entrambi difensori di fiducia di CASTAGNA GIANLUCA, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 settembre 2023, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, confermava il provvedimento con il quale il Tribunale di Palmi aveva rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di Gianluca Castagna, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliati (eventualmente con il braccialetto elettronico), considerando che la principale fonte d'accusa, il collaboratore di giustizia Giuseppe Di Marte, si era avvalso, nel dibattimento in corso, della facoltà di non rispondere, così determinando un sostanziale depauperamento del quadro accusatorio.

Castagna era imputato, nel processo in corso, del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen., per avere, quale Sovraintendente capo del Posto di Polizia di Frontiera marittima del porto di Gioia Tauro, apportato un contributo determinante alle attività della cosca di 'ndrangheta denominata Grasso, rivelando ai suoi esponenti i segreti d'ufficio di cui era venuto a conoscenza (fra i quali l'imminente esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare, relativa al processo "Ares") e per avere consentito a Rosario Grasso di accedere al porto per recuperare lo stupefacente, ivi giunto via mare (capo A della rubrica).

Era anche imputato di essere stato uno dei partecipi alla associazione volta al traffico di stupefacente costituita dalla medesima cosca Grasso (capo B), e di un ulteriore sodalizio sempre volto al traffico di stupefacenti (capo D), nonchè di avere concorso in alcuni, singoli, episodi di traffico di stupefacente (capi C, E, F, G ed H) e di avere ricevuto indebite utilità come corrispettivo di tale sua illecita attività (capo I). 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, il Tribunale osservava quanto segue. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Di Marte erano rilevanti al fine di sostenere l'accusa nei confronti del Castagna ma non erano l'unico elemento di prova.

Militavano a suo carico, infatti: - gli accertamenti svolti sull'utenza cellulare, da cui erano transitate conversazioni di rilievo, che era risultata essere nell'effettivo possesso del prevenuto; - le conversazioni intercorse fra il referente del clan, Rosario Grasso, ed i suoi accoliti, in cui si citava un soggetto identificato con il nomignolo "il porco", a lui riconducibile (in una conversazione il capo cosca Grasso aveva riferito ad altro soggetto del clan che aveva incontrato "il porco", appena tornato dalle ferie, una circostanza riferibile proprio al Castagna), come persona che si era dimostrata in grado da fornire loro essenziali informazioni circa le rotte che stavano seguendo le navi che, per loro conto, trasportavano i carichi di stupefacenti (in quel periodo l'imputato era proprio addetto a sopraintendere alla relativa strumentazione); - un'altra conversazione in cui Grasso riferiva di avere ricevuto proprio dal "porco", che avrebbe incontrato di lì a poco, il suggerimento di occultare lo stupefacente all'interno di motori industriali.

Si era pertanto conservato, secondo il Tribunale, pur venute meno le dichiarazioni del Di Marte, un quadro probatorio idoneo al mantenimento della misura di cautela personale. Quanto alle esigenze di cautela, restava immutato il quadro originario e, quanto alla scelta della misura, si ricordava come il concorso esterno nell'associazione mafiosa fosse stato contestato al prevenuto anche in relazione al periodo in cui era stato ristretto, appunto, agli arresti donnic liari (per il processo denominato Ape Green) e come solo dieci giorni dopo l'estinzione di tale misura, 1'8 luglio 2018, Castagna avesse nuovamente rivelato un segreto d'ufficio al Grasso, la prossima esecuzione della misura cautelare del processo Ares.

Così che anche l'ulteriore periodo di tempo trascorso dall'emissione della misura si rivelava ininfluente a garantire dalla recidivanza, considerando che, a fronte delle dimissioni dalla Polizia, l'imputato aveva conservato una professionalità criminale tale da poter fornire un contributo alla cosca alla cui operatività aveva concorso.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo dei propri difensori Avv.ti Giuseppe Milicia e Antonio Speziale, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'avvenuto rigetto dell'istanza di revoca della misura di cautela personale. Nel processo de quo era terminata l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e il collaboratore di giustizia Giuseppe De Marte, che aveva accusato l'imputato (peraltro solo genericamente affermando che la cosca Grasso si avvaleva della complicità di un poliziotto di stanza al porto di Gioia Tauro, soprannominato "il porco", che consentiva di recuperare le sostanze stupefacenti che vi approdavano) si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Il Tribunale (prima di Palmi, poi di Reggio Calabria nell'ordinanza qui impugnata) aveva sostenuto l'irrilevanza di tale novità processuale affermando che, comunque, era in corso il processo che avrebbe potuto, altrimenti, condurre alla condanna del prevenuto. Opponendo così ad un dato circostanziale un'affermazione meramente ipotetica.Si era poi anche riconosciuto come le condotte contestate fossero "non particolarmente recenti". Apodittica era anche la motivazione relativa alla insufficienza della diversa misura degli arresti domiciliari, assistiti dalla installazione del braccialetto elettronico.

Era pertanto del tutto mancata la valutazione del novum processuale ed anche della persistente pericolosità del prevenuto, considerando altresì la disarticolazione della cosca Grasso e le dimissioni dell'imputato dal Corpo di appartenenza. Anche considerando che il prevenuto era accusato di concorso esterno all'associazione e non di averne fatto parte.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Lucia Odello, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato nell'interesse del prevenuto non merita accoglimento.

1. Si è innanzitutto affermato che, in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest'ultimo, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi„ è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376) Se questa era il contesto in cui il Tribunale del riesame doveva calare la novità costituita dal venir meno dell'apporto dichiarativo del collaboratore di giustizia Giuseppe Di Marte, la motivazione adottata risulta priva di manifeste aporie logiche, avendo dato dettagliato conto dei residui elementi di prova che, comunque, supportavano le accuse mosse all'imputato (il contenuto delle conversazioni intercettate da cui era possibile evincere che il "porco", individuato nell'odierno ricorrente, aveva fornito il proprio decisivo contributo alla consorteria, seguendo la rotta della navi che trasportavano lo stupefacente, consentendo agli accoliti di entrare nelle zone riservate del porto per recuperare i carichi, avvertendo delle operazioni di polizia in corso).Così che del tutto ipotetico non era il percorso argomentativo seguito nell'ordinanza ma l'assunto, del ricorso, secondo cui l'eliminazione dell'apporto dichiarativo del Di Marte costituisse un insuperabile vulnus alla prova a carico del ricorrente.

2. Doveva inoltre considerarsi, quanto alle permanenti esigenze di cautela, che, in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari applicate per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ove la condotta sia riconducibile alla partecipazione ad una associazione mafiosa "storica", caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità, grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, anche nei casi in cui sussista una significativa distanza temporale tra l'applicazione della misura e la richiesta di sostituzione della stessa, posto che l'attualità delle esigenze è immanente a tale tipo di reato, potendo essere esclusa solo in presenza di prove della rescissione di ogni rapporto dell'accusato con il sodalizio (Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep. 2023, Bella, Rv. 284474).

Così che, anche sul punto, le considerazioni fatte dal Tribunale del riesame in ordine alla permanenza delle esigenze di cautela - alla luce dell'assenza di qualsivoglia segno di rescissione dei precedenti legami delinquenziali - nonostante le dimissioni dell'imputato dal Corpo di appartenenza (non essendovi, invece, alcuna conferma, circa l'asserita disarticolazione del clan Grasso), risultano prive di manifesti vizi logici, dovendosi anche ricordare come la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella gradata degli arresti dorniciliari, in relazione ad altro processo, non avesse certo contribuito alla resipiscenza del prevenuto, che aveva, durante e dopo i medesimi, consumato altre condotte di rilievo penale.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.,M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli