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Ordinanza — n. 5130/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to improper grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5130/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Isufi Zamir inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Zamir argued that the first-instance judgment lacked proper motivation and violated procedural norms regarding sentencing. The court rejected these arguments because appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds, excluding general defects in reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as the expression of the accused's will or legal qualification, rendering appeals based on general lack of motivation inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissibility de plano Cassation procedure sentencing motivation procedural defects altri reati sanzione sostitutiva recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza del 7 luglio 2023, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 125 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.
art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 7 luglio 2023, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISUFI ZAMIR nato in ALBANIA il 08/04/1983 avverso la sentenza del 07/07/2023 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 7 luglio 2023, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a Isufi Zamir la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in ordine a due episodi di furto in abitazione e a un episodio di furto in abitazione tentato. t 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen., sostenendo che la sentenza impugnata non sarebbe stata adeguatamente motivata.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegallità della pena o della misura di sicurezza. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 20