Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissible grounds under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Kurua Gela inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued the lower court's reasoning was superficial, but the Court held that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds. Since the appellant's complaint did not fall within these permitted categories, the appeal was rejected de plano.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; complaints regarding the quality of reasoning are inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURUA GELA (CUI 05RSJUS) nato in GEORGIA il 10/03/1986 avverso la sentenza del 18/07/2023 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 18 luglio 2023, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma ha applicato a Kurua Gela la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa, in ordine al reato di furto tentato in abitazione.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. ' La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe «del tutto carente e superficiale».
3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 18 ot