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Sentenza — n. 5124/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5124/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5124/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LANZILOTTI PASQUALINO nato a CAROVIGNO il 20/06/1972 LANZILOTTI ORONZO PIETRO nato a BRINDISI il 02/11/1979 IAIA GIUSEPPE nato a BRINDISI il 14/11/1977 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPIE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. PASQUALE SERRA° D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito l'avv. LOMBARDI GIANMARCO del foro di BRINDISI che si riporta al ricorso e alle memorie depositate in data 29/12/2023 e in data 10/01/2024 e insiste per l'accoglimento dei motivi.

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 580 cod. proc. pen, art. 585 cod. proc. pen, art. 582 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5124/2024 — snpen · Corte di Cassazione: All'udienza del 16 gennaio 2024 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Come indicato dallo stesso Procuratore generale nel suo originario ricorso per cassazione, convertito in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., la sentenza di primo grado è stata comunicata al primo in data 3 maggio 2018, con la conseguenza che il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett.

Parole chiave

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termini di ricorso eccezioni processuali tardive ritardo ingiustificato dell'azione penale rinvio del dibattimento perenzione dell'istanza di revisione termine suppletorio di grazia

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp.
art. 580 cod. proc. pen
Come indicato dallo stesso Procuratore generale nel suo originario ricorso per cassazione, convertito in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., la sentenza di primo grado è stata comunicata al primo in data 3 maggio 2018, con la conseguenza che il termine di quarantacinque giorni di cui all'art.
art. 585 cod. proc. pen
pen., la sentenza di primo grado è stata comunicata al primo in data 3 maggio 2018, con la conseguenza che il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett.
art. 582 cod. proc. pen
non si presta ad una applicazione che vada oltre i casi in esso espressamente previsti, rappresentando un'eccezione alla regola di ordine generale sancita dall'art. 582 cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LANZILOTTI PASQUALINO nato a CAROVIGNO il 20/06/1972 LANZILOTTI ORONZO PIETRO nato a BRINDISI il 02/11/1979 IAIA GIUSEPPE nato a BRINDISI il 14/11/1977 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPIE DE MARZO; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. PASQUALE SERRA° D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito l'avv. LOMBARDI GIANMARCO del foro di BRINDISI che si riporta al ricorso e alle memorie depositate in data 29/12/2023 e in data 10/01/2024 e insiste per l'accoglimento dei motivi.

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 1° marzo 2023 la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha, in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore generale, escluso le circostanze attenuanti generiche riconosciute dal Tribunale in favore di Pasqualino Lanzilotti, °ronzo Pietro Lanzilotti e Giuseppe Iaia e, preso atto dell'intervenuta estinzione per prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta in relazione al delitto di cui all'art. 617-bis, secondo comma, cod. pen.

2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta inosservanza di norme processuali, per avere la Corte territoriale esaminato nel merito l'atto di impugnazione del Procuratore generale, nonostante la sua tardività, pervenuto nella cancelleria del Tribunale di Brindisi il 19 giugno 2018, quando era ormai spirato il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla data di comunicazione alla Procura generale della sentenza di primo grado.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176:

a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

b) memoria nell'interesse degli imputati con la quale si sottolinea l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione.

4. All'udienza del 16 gennaio 2024 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Come indicato dallo stesso Procuratore generale nel suo originario ricorso per cassazione, convertito in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., la sentenza di primo grado è stata comunicata al primo in data 3 maggio 2018, con la conseguenza che il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., applicabile in quanto ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., scadeva il 18 giugno 2018, posto che il 17 giugno era domenica.Ora il ricorso risulta pervenuto presso la cancelleria del Tribunale di Brindisi in data 19 giugno 2018, ossia tardivamente. Al riguardo, va ribadito che, in tema di impugnazioni, è inammissibile l'appello proposto dal procuratore generale presso la corte di appello che sia pervenuto nella cancelleria del tribunale dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., a nulla rilevando il tempestivo deposito dell'atto nella segreteria della Procura generale, sia perché esso non equivale ad alcuna delle modalità di spedizione previste dall'art. 583, comma 1, cod. proc. pen., sia perché il principio dettato dall'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. non si presta ad una applicazione che vada oltre i casi in esso espressamente previsti, rappresentando un'eccezione alla regola di ordine generale sancita dall'art. 582 cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 2, n. 7844 del 29/01/2020, De Rinaldis, lb.4. 278515 - 01).

Ne segue che, per effetto dell'inammissibilità per tardività dell'appello del P.G. - rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata va annullata nei termini che si diranno.

2. Per i due Lanzilotti non essendo stata applicata la recidiva (non ritenuta sin dal primo grado per Oronzo Pietro Lanzilotti ed esclusa in secondo grado per Pasqualino Lanzilotti), il termine di prescrizione è spirato il 28 agosto 2023. Il termine ordinario, calcolato ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., tenuto conto del tempus commissi delicti (3 gennaio 2016) è il 3 luglio 2023, cui devono aggiungersi 56 giorni di sospensione. Ne segue che la sentenza, nei confronti degli stessi, va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Nei confronti di Iaia, al quale è stata applicata la recidiva infraquinquennale, il termine di prescrizione, calcolato ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., è di nove anni. Ne discende che, tenuto conto del tempus commissi delicti (3 gennaio 2016), esso non è ancora spirato. Pertanto, nei suoi confronti, la sentenza va annullata senza rinvio, provvedendo a rideterminare la pena, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., secondo le modalità di calcolo della sentenza di primo grado, non oggetto di impugnazione da parte dell'imputato, di un anno e mesi due di reclusione (in questa misura è stato determinato l'aumento per la recidiva dalla Corte territoriale), diminuita di un terzo per effetto della concessione delle attenuanti generiche sino a giungere a nove mesi e dieci giorni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Lanzilotti Pasqualino e Lanzilotti Oronzo Pietro per essere il reato estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza nei confronti di Iaia Giuseppe limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina nella misura di me