Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against a plea bargain sentence inadmissible without formalities. The appellant argued that the trial court failed to adequately justify the sentence's alignment with the crime's gravity and his personal circumstances, citing violations of procedural articles. The court rejected this because the appeal did not fall within the specific exceptions allowed for challenging plea bargain sentences under the relevant statutory provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, lack of correlation with the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and must be rejected if none of these grounds are present.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SATURNO MASSIMILIANO CUI 050TZIV nato a TORINO il 29/05/1982 avverso la sentenza del 31/08/2023 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, Tribunale di Torino ha applicato, nei confronti di Massimiliano Saturno, la pena concordata in relazione al reato di furto mono - aggravato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Luca Schera, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 448 e 546 cod. proc. pen., lamentando l'omessa motivazione circa il concreto adeguamento della pena alla effettiva gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
3. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
4. Considerato, inoltre, che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiannento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.
Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; 5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così' deciso in Roma, il 18 ottobre 2023