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Sentenza — n. 4819/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming prior suspended sentence extinction invalidates conditional sentence suspension eligibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4819/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's refusal to grant a conditional sentence suspension. The appellant argued that a prior suspended sentence from 1997 had been extinguished in 2019, thereby removing the statutory penalty cap violation. The court rejected this, ruling that while the criminal liability was extinguished, the penal effects remained valid for assessing suspension prerequisites.

Regesto Legislator

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Art. 167 cod. pen.; Art. 163 cod. pen.: The extinction of criminal liability under Art. 167 does not erase the penal effects of the conviction, meaning prior sentences must still be counted when evaluating eligibility for conditional sentence suspension.

Parole chiave

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conditional sentence suspension penal effects extinction prior conviction count statutory penalty cap appeal inadmissibility revoca della sospensione condizionale remissione della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 167 cod. pen.
22872 del 2018) che, in un caso analogo, aveva ritenuto non dovesse considerarsi la pena inflitta in una precedente condanna ai fini della nuova concessione della sospensione condizionale quando la prima pena sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 167 cod. pen..
Art. 163 cod. pen.
Art. 164 cod. pen.
Art. 167 cod. proc. pen.
La condanna che il ricorrente aveva riportato nel 1997, a pena dichiarata sospesa, infatti, risultava estinta, ai sensi dell'art. 167 cod. proc. pen., come sancito dal provvedimento del Tribunale di Cagliari del 6 settembre 2019, che ne aveva dichiarati cessati gli effetti penali.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
Deve solo aggiungersi che avendo, le parti, rimesso (e non concordato, ponendolo come condizione dell'accordo ex art. 599 bis cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Deve solo aggiungersi che avendo, le parti, rimesso (e non concordato, ponendolo come condizione dell'accordo ex art. 599 bis cod.
art. 167 cod. proc. pen
La condanna che il ricorrente aveva riportato nel 1997, a pena dichiarata sospesa, infatti, risultava estinta, ai sensi dell'art. 167 cod. proc. pen., come sancito dal provvedimento del Tribunale di Cagliari del 6 settembre 2019, che ne aveva dichiarati cessati gli effetti penali.
art. 167 cod. pen
22872 del 2018) che, in un caso analogo, aveva ritenuto non dovesse considerarsi la pena inflitta in una precedente condanna ai fini della nuova concessione della sospensione condizionale quando la prima pena sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 167 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019
non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della configurabilità dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarren, Rv.
Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008
Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gambera, Rv.
n. 22872 del 2018
Così che il contrario assunto sostenuto in ricorso non può trovare accoglimento (ed il precedente di legittimità citato nel ricorso, la sentenza n. 22872 del 2018, riguarda il diverso caso della revoca di un beneficio già riconosciuto).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARAU SALVATORE nato a CAGLIARI il 11/04/1962 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha chiesto il rigetto del ricorso. 4,

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 aprile 2023, la Corte di appello di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la pena principale e le pene accessorie applicate a Salvatore Garau - per i delitti contestatigli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per il delitto di bancarotta impropria - alla misura concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stata concordata solo "se ne sussistono i presupposti" (rectius si legge nel verbale dell'udienza 25 ottobre 2022: "sospensione condizionale se concedibile"). Presupposti che non sussistevano perchè il prevenuto, oltre alla pena detentiva concordata, di anni 2 di reclusione, aveva riportato una precedente condanna, divenuta definitiva nel 1997, a mesi 3 di arresto (oltre che ad 8.000 euro di ammenda), così superando il limite complessivo dettato dagli artt. 163 e ss. cod. pen..

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Matteo Pinna, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 164, comma 4, e 167 cod. pen., ed il vizio di motivazione. La condanna che il ricorrente aveva riportato nel 1997, a pena dichiarata sospesa, infatti, risultava estinta, ai sensi dell'art. 167 cod. proc. pen., come sancito dal provvedimento del Tribunale di Cagliari del 6 settembre 2019, che ne aveva dichiarati cessati gli effetti penali. Si citava, così, una sentenza di questa Corte di legittimità (la n. 22872 del 2018) che, in un caso analogo, aveva ritenuto non dovesse considerarsi la pena inflitta in una precedente condanna ai fini della nuova concessione della sospensione condizionale quando la prima pena sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 167 cod. pen..

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Giordano, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso promosso nell'interesse del Garau è manifestamente infondato.

1. La ragione per la quale la Corte di appello cagliaritana aveva negato la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena concordata fra le parti, superando la condanna da sospendere e la precedente condanna patita dal ricorrente il limite dei due anni di pena detentiva previsti dall'art. 163, comma 1, cod. pen., trova conferma nel consolidato orientamento di questa Corte, nel senso che l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della configurabilità dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarren, Rv. 277457;

Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Gambera, Rv. 241685). Così che il contrario assunto sostenuto in ricorso non può trovare accoglimento (ed il precedente di legittimità citato nel ricorso, la sentenza n. 22872 del 2018, riguarda il diverso caso della revoca di un beneficio già riconosciuto). Deve solo aggiungersi che avendo, le parti, rimesso (e non concordato, ponendolo come condizione dell'accordo ex art. 599 bis cod. proc. pen.), il giudizio sulla concedibilità del beneficio, alla Corte d'appello, questa, non riconoscendolo, aveva correttamente accolto il concordato stesso, senza doverlo rigettare in toto.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d