Cassation appeal dismissed due to applicant's subsequent withdrawal of the legal recourse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe applicant formally withdrew his cassation appeal on October 10, 2023, rendering the proceeding moot. Although the lower court had previously recognized generic mitigating circumstances, the applicant's voluntary withdrawal prevented any substantive review of the penalty reduction. Consequently, the Supreme Court declared the appeal inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. D) c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal becomes inadmissible if the applicant subsequently withdraws the recourse, creating a lack of interest in the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRISARI ALESSANDRO nato a BARI il 26/07/1984 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato , tra gli altri, Alessandro Frisari colpevole dei delitti contestati di furto pluriaggravato e di tentato furto aggravato in luogo di privata dimora, condannandolo, riconosciuta la continuazione, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 400 di multa — ha riconosciuto la continuazione Cbrì i reati di cui alla sentenza de 17 gennaio 2020 della Corte di appello di Bari,, e rideterminato la pena complessiva in adi tre e mesi otto di reclusione e euro 1.400 di multa.
2. Ricorre per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Attilio Francesco Massimiliano Triggiani, che svolge un unico motivo denunciando erronea applicazione della legge penale e correlati vizi ella motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Con successiva comunicazione da sua firma, depositata in data 10 ottobre 2023, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
4. La rinuncia al ricorso costituisce causa d'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. D) cod. proc. pen.
5. Poiché il ricorrente ha ritualmente rinunciato a coltivare il ricorso dallo stesso proposto, si impone la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen in relazione all'art. 591, comma 1 lett. D) cod.proc.pen. Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 (dep. 2016), Censo, Rv. 266244).
6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 cod.proc.pen ), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. osì deciso in Roma, addì 13 dicembre 2023 I Consigliere estensore Il Presidente Grazia RoseiyAria Miccoli CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANC