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Sentenza — n. 4608/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4608/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4608/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALVARADO TOLENTINO IVAN SEVERO (CUI 04LOGZ7) nato il 13/12/1972 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa GIUSEPPINA CASELLA, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha respinto la richiesta avanzata da Ivan Severo Alvarado Tolentino di rescissione del giudicato con riferimento alla sentenza del Tribunale di Firenze -definitiva il 28.06.2019- che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di furto. La Corte territoriale ha escluso che l'imputato si fosse trovato in una situazione di incolpevole, mancata conoscenza del processo, posto che egli aveva eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia, presso il quale era stato regolarmente notificato il decreto di citazione diretta a giudizio.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4608/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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procedimento in contumacia frode alla legge sugli stranieri esibizione di documenti d'identità inchiesta per falsità atti soggiorno illegale abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALVARADO TOLENTINO IVAN SEVERO (CUI 04LOGZ7) nato il 13/12/1972 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa GIUSEPPINA CASELLA, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha respinto la richiesta avanzata da Ivan Severo Alvarado Tolentino di rescissione del giudicato con riferimento alla sentenza del Tribunale di Firenze -definitiva il 28.06.2019- che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di furto. La Corte territoriale ha escluso che l'imputato si fosse trovato in una situazione di incolpevole, mancata conoscenza del processo, posto che egli aveva eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia, presso il quale era stato regolarmente notificato il decreto di citazione diretta a giudizio.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge processuale, per avere la Corte territoriale escluso l'incolpevole, mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, nonostante la natura di mera fictío della nomina fiduciaria del difensore, effettuata tramite un modulo -sottoposto dai Carabinieri all'Alvarado- intitolato "verbale di identificazione di persona sottoposta a indagini e di elezione di domicilio con nomina di difensore". All'imputato - straniero, senza fissa dimora e privo di un recapito telefonico- non fu consegnata, peraltro, nessuna traduzione di detto verbale, dal quale non si evinceva neppure il numero del procedimento. Peraltro, la rinuncia del difensore al mandato, intervenuta in occasione della seconda udienza (14 novembre 2016), conferma la difficoltà di garantire la natura dell'incarico fiduciario a così estesa distanza temporale rispetto al fatto contestato (risalente al 2013).

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Giuseppina Casella, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, dal momento che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e 35 e- 1 che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01).

Nel caso di specie, le circostanze dedotte in ricorso sono inidonee a dimostrare i presupposti della rescissione, alla luce del carattere fiduciario dell'incarico, la cui natura apparente è smentita dalla concreta partecipazione del difensore alla prima udienza, talché la successiva rinuncia al mandato non incide sulla concreta conoscenza del processo, realizzata attraverso la notifica del decreto di citazione, con traduzione nella lingua spagnola, presso il domicilio eletto, mentre resta irrilevante il colpevole disinteresse manifestato successivamente dall'imputato.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 1/12/2023 Il Consi