Ordinanza — n. 4607/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Scrollini Emilio, nato a Borgoratto Mormorolo (PV), il 29/06/1963, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., in data 30/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599- bis cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4607/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con ordinanza in data 26/07/2023 la Corte di Appello di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da Emilio Scrollini avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 03/10/2013, irrevocabile in data 18/09/2014.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Scrollini Emilio, nato a Borgoratto Mormorolo (PV), il 29/06/1963, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., in data 30/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 26/07/2023 la Corte di Appello di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da Emilio Scrollini avverso la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in data 03/10/2013, irrevocabile in data 18/09/2014.
2. Emilio Scrollini ricorre personalmente, ricostruendo la vicenda processuale ed illustrando le nuove prove poste a fondamento dell'istanza di revisione.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di Emilio Scrollini è inammissibile. Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata dall'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto da difensore iscritto nel'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità (tra le altre, SEz. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo Giovanni, Rv. 281475). Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende