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Sentenza — n. 4604/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4604/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4604/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Camizzi Antonio Massimo, nato ad Augusta (SR), il 15/01/1970, avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa emessa in data 28/11/2022 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4604/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Massimo Antonio Camizzi, in data 03/05/2023, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Dario Fazio, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 322-ter, comma 1, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett.

Parole chiave

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prova della proprietà beni di famiglia beni economici occultamento di beni bene sequestrato patrimonio sufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
1.Con il provvedimento impugnato il Giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., emetteva sentenza ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Da tale evidente carenza di interesse a ricorrere, discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Camizzi Antonio Massimo, nato ad Augusta (SR), il 15/01/1970, avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa emessa in data 28/11/2022 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato il Giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., emetteva sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti, tra gli altri, di Massimo Antonio Camizzi, in relazione ai reati fallimentari a lui ascritti, disponendo la confisca dei beni in sequestro nei confronti del predetto imputato.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Massimo Antonio Camizzi, in data 03/05/2023, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Dario Fazio, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 322-ter, comma 1, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen., in quanto il ricorrente aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare come in beni in sequestro, poi sottoposti a confisca, fossero di proprietà di Anna Luppino, terza estranea e convivente con l'imputato; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

e) cod. proc. pen., avendo il giudice errato di ritenere che i beni fossero di proprietà dell'imputato solo in quanto rinvenuti nella sua abitazione, alla luce della dichiarazione resa dalla Luppino con atto notorio, con cui spiegava di non essere la moglie del Camizzi ma la convivente, e di aver acquistato con proprie disponibilità i gioielli caduti in sequestro all'esito della perquisizione domiciliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Antonio Massimo Camizzi è inammissibile. Non si comprende, infatti, come condivisibilmente messo in luce dal Procuratore Generale, quale sarebbe l'interesse del ricorrente che, assumendo di non essere proprietario dei beni confiscati, non potrebbe mai ottenerne la restituzione. La sola persona che avrebbe diritto alla restituzione, infatti, sarebbe, secondo la prospettazione difensiva, Anna Luppino, la quale, tuttavia, non ha impugnato il provvedimento in esame. Da tale evidente carenza di interesse a ricorrere, discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 28/11/2023 Il Consigli