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Ordinanza — n. 4603/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against execution judge's order reclassified as opposition to preserve procedural rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4603/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation reclassified the appellant's direct appeal against the execution judge's order as an opposition to ensure procedural regularity. The appellant argued for the release of seized assets due to over-seizure, while the execution judge denied the request citing lack of new grounds and civil court jurisdiction. The Court held that while the appeal was procedurally incorrect, the principle of conservation of legal acts requires the case to be transmitted to the competent judge for a proper opposition hearing.

Regesto Legislator

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Art. 666, Art. 676 c.p.p.; When a party files a cassation appeal against an execution judge's order de plano, the appeal must be reclassified as an opposition to preserve the right to adversarial proceedings on the merits.

Parole chiave

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execution judge order reclassification of appeal conservation of legal acts opposition procedure procedural regularity cassation appeal adversarial proceedings sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 666 c.p.p.
Tale ultimo articolo statuisce che il Giudice provveda, senza formalità, e che l'ordinanza possa essere impugnata con opposizione davanti allo stesso giudice, che deciderà, in tal caso, secondo l'iter delineato dall'art. 666 cod.
Art. 676 c.p.p.
2.Come premesso, con il provvedimento qui impugnato, il Tribunale di Milano si è pronunciato, ai sensi dell'art. 676 cod.
Art. 568 c.p.p.
art. 676 cod. proc. pen
2.Come premesso, con il provvedimento qui impugnato, il Tribunale di Milano si è pronunciato, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., quale Giudice dell'esecuzione - in relazione alla sentenza n.
art. 666 cod. proc. pen
Tale ultimo articolo statuisce che il Giudice provveda, senza formalità, e che l'ordinanza possa essere impugnata con opposizione davanti allo stesso giudice, che deciderà, in tal caso, secondo l'iter delineato dall'art. 666 cod. proc. pen., pronunciando in camera di consiglio nel contradditorio delle parti: l'art.
artt. 568 cod. proc. pen
pen., ex artt. 568 cod. proc. pen., e gli atti, conseguentemente, devono essere trasmessi al Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici (si vedano, tra le altre, Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza n. 47750 del 18/11/2022
Sez. 1, Ordinanza n. 47750 del 18/11/2022 Rv.
Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023
in tal senso, di recente, Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, Rv.
Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020
Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001
Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001
220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma; invero, con tali ultime sentenze le Sezioni Unite hanno superato l'opposta soluzione in precedenza percorsa da Sez.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal DI TROIA FABIO nato a MILANO il 08.02.1964 avverso la ORDINANZA del 04/07/2023 del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Sostituto Nicola LETTIERI, che ha concluso per la riqualificazione del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. ; in subordine, per la inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato Isabella Marenghi, difensore delle costituite parti civili che conclude per inammissibilità/rigetto del ricorso.

Udito l'avvocato, MASSIMILIANO CARBONE difensore del ricorrente, che insiste nei motivi di ricorso e conclude per l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano, quale Giudice dell'esecuzione - in relazione alla sentenza n. 1403 del 29/11/2019 — irr. il 19/11/2021, del Tribunale di quella città, che aveva condannato Fabio Di Troia, per il delitto di cui agli artt. 495 — 483 — 646 cod. pen., alla pena di anni due di reclusione e al risarcimento dei danni, da liquidarsi separatamente, in favore delle costituite parti civili - ha rigettato le istanze di revoca del sequestro conservativo delle quote della società Immobiliare Gradi s.r.l. e della somma di euro 790.000, disposto con la indicata sentenza, ovvero, in subordine, di dissequestro dei c/c bancari e di restituzione delle somme ivi presenti, o, ancora, di revoca dell'attuale custode giudiziario da sostituirsi con il Di Troia. 1.1.

Il G.E., premessa la propria competenza in presenza di un provvedimento irrevocabile contenente solo una condanna generica al risarcimento del danno, e non risultando esperita l'azione risarcitoria nella sede civile, ha rigettato l'istanza, in primo luogo, sul rilievo che l'Ufficio si fosse già pronunciato con ordinanza del 24/10/2022, non impugnata, in assenza di motivazioni nuove o diverse a sostegno; inoltre, il rigetto della richiesta di riduzione dell'entità complessiva del sequestro ovvero di dissequestro dei conti correnti, per la sopravvenuta sovrabbondanza del quantum sequestrato rispetto all'entità del credito garantito, è stato motivato sul rilievo che, per pacifica giurisprudenza, ricorra la competenza del giudice civile; infine, con riferimento alla richiesta di revoca/sostituzione dell'amministratore giudiziario, l'ordinanza impugnata ha fondato il rigetto sulla ritenuta inidoneità a ricoprire l'incarico.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Massimiliano Carbone, che svolge un solo motivo, denunciando erronea applicazione della legge e correlati vizi per manifesta illogicità della motivazione. 2.1. Con una prima doglianza, lamenta la sopravvenuta sovrabbondanza della garanzia sottostante al sequestro rispetto alle pretese risarcitorie delle parti civili, sostenendo l'autonomia della nuova istanza rispetta a quella precedentemente valutata dal medesimo G.E., in ragione di argomentazioni correlate a dati tecnici non posseduti dalla Difesa, a quell'epoca. 2.2.

Sotto altro profilo, lamenta la mancanza di motivazione circa la dedotta insussistenza del credito, riferendosi a una relazione del consulente tecnico di parte depositata nel parallelo procedimento civile, per argomentare in merito alla inesistenza di un danno risarcibile o comunque alla sussistenza di un'ipotesi di compensazione tra il debito ex delicto del ricorrente e suoi crediti verso le parti civili. Da tale premessa, discenderebbe l'insussistenza dei presupposti per mantenere il sequestro conservativo a garanzia delle ragioni delle parti civili; in realtà, come afferma il CTP, il ricorrente vanterebbe, oggi, egli stesso un credito, a titolo di finanziamento soci.

Tali profili non sono stati vagliati dal G.E., sull'erroneo presupposto della competenza esclusiva del giudice civile, laddove il mantenimento del vincolo, a fronte del venir meno del credito originario contrasta con ragioni di equità nell'imposizione di qualsiasi vincolo reale.2.3. Deduce, quindi, la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, risultando sufficienti le sole quote sociali in sequestro a garantire il credito scaturente dal procedimento penale nei confronti delle parti civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere riqualificato opposizione dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 667 comma quarto cod. proc. pen.. 2.Come premesso, con il provvedimento qui impugnato, il Tribunale di Milano si è pronunciato, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., quale Giudice dell'esecuzione - in relazione alla sentenza n. 1403 del 29/11/2019 — irr. il 19/11/2021 - sull'istanza di revoca del sequestro conservativo disposto con la indicata sentenza, nonché sulle domande subordinate. A mente della citata disposizione di legge, infatti, il giudice dell'esecuzione è competente a decidere, tra l'altro, anche in ordine alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate, secondo la procedura di cui all'art. 667 comma 4e. \\.

3. Tale ultimo articolo statuisce che il Giudice provveda, senza formalità, e che l'ordinanza possa essere impugnata con opposizione davanti allo stesso giudice, che deciderà, in tal caso, secondo l'iter delineato dall'art. 666 cod. proc. pen., pronunciando in camera di consiglio nel contradditorio delle parti: l'art. 666 prevede, infatti, al comma quarto, che "l'udienza si svolge la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero". Il preliminare passaggio attraverso l'opposizione al Giudice dell'esecuzione garantisce il contraddittorio delle parti sul merito della questione, che, diversamente, verrebbe del tutto obliterato, non essendo prospettabile siffatta valutazione dinanzi al giudice di legittimità.

4. Avverso il provvedimento pronunciato de plano dal Tribunale di Milano non è, dunque, immediatamente esperibile il ricorso per cassazione, giacchè occorre, invece, proporre opposizione davanti allo stesso Giudice. Solo quest'ultimo provvedimento è ricorribile per cassazione. Tuttavia, il ricorso per cassazione, erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione assunto "de plano", ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non deve essere dichiarato inammissibile, ma va riqualificato come opposizione avverso il provvedimento censurato, per il principio della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente ( da ultimo, cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 47750 del 18/11/2022 Rv. 283858).

5. Il collegio, peraltro, intende riaffermare il principio secondo cui: «In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (cfr. in tal senso, di recente, Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, Rv. 285134 — 02; nonché Sez. 5, n. 313 'del 20/11/2020, dep.2021, Bruccolieri, Rv. 280168 - 01, che si è posta dichiaratamente in linea con Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma; invero, con tali ultime sentenze le Sezioni Unite hanno superato l'opposta soluzione in precedenza percorsa da Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336, la quale assegnava valenza dirimente alle "reali intenzioni dell'impugnante" nella scelta del mezzo di impugnazione, con un'eco tralatizia in alcune decisioni: Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 277945) 6. Essendo stato erroneamente esperito il ricorso per cassazione, detta impugnazione deve essere qualificata come opposizione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., ex artt. 568 cod. proc. pen., e gli atti, conseguentemente, devono essere trasmessi al Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici (si vedano, tra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538;

Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Vilela Serrano, Rv. 263437; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, Viti, Rv. 262166).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso in cassazione come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulte