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Ordinanza — n. 4597/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4597/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4597/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA CRISTIAN SHIRO nato a AVERSA il 21/06/1986 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse di Cristian Shiro De Luca nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Milano, preso atto della rinuncia, da parte -per quanto qui rileva- dell'imputato ai nnotivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, ha, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminato il trattannento sanzionatorio irrogato per i reati ascritti al De Luca.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4597/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, connma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile poiché denuncia, peraltro in termini di assoluta genericità, la mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — O).

Parole chiave

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annullamento del lodo arbitrale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale ricorso per cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile poiché denuncia, peraltro in termini di assoluta genericità, la mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., è inammissibile poiché denuncia, peraltro in termini di assoluta genericità, la mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inamnnissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA CRISTIAN SHIRO nato a AVERSA il 21/06/1986 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse di Cristian Shiro De Luca nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Milano, preso atto della rinuncia, da parte -per quanto qui rileva- dell'imputato ai nnotivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, ha, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminato il trattannento sanzionatorio irrogato per i reati ascritti al De Luca.

2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, connma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile poiché denuncia, peraltro in termini di assoluta genericità, la mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — O).

3. Alla pronuncia di inamnnissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Annmende. Così deciso in Roma, il 10/11/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente