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Sentenza — n. 4596/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4596/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4596/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giacomo Di Lorenzo ricorre avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Ancona con cui è stata rigettata l'istanza di ricusazione avanzata nei confronti di due magistrati componenti del collegio del Tribunale del Riesame di Ancona che, all'udienza del 21.3.2023, ha emesso ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. nel p.p. RGNR n. 4202/19 a suo carico. Secondo il ricorrente, le giudici Paola Moscaroli e Martina Marinangeli avrebbero dovuto astenersi, avendo già deciso la procedura di riesame reale su sequestro preventivo impeditivo nonché quella di riesame personale sul coindagato nell'indagine che vede coinvolto anche il ricorrente in relazione a contestazioni provvisorie del reato continuato di cui all'art. 166 d.lgs. n. 58 del 1998.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 37 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4596/2024 — snpen · Corte di Cassazione: h) del primo comma dell'art.36 cod. proc. pen., ma resta irrilevante a fini di ricusazione, posto che l'art. 37 dello stesso codice non richiama la norma citata nel delineare i casi di ricusazione. Solo quando il giudice sia chiamato a decidere sulla "responsabilità dell'imputato" il convincimento precedentemente espresso può consentire, alla luce delle stesse circostanze, una iniziativa delle parti ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. (come integrato dalla Corte costituzionale con la sentenza 6 - 14 luglio 2000, n. 283). Da ciò consegue che in nessun caso il pregresso convincimento può legittimare una dichiarazione di ricusazione quando la funzione "pregiudicata" non sia quella della sentenza di merito (Sez. 6, n. 47798 del 6/11/2003, Gonella, Rv. 228438).

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero impugnabilità della decisione di rinvio riconoscimento della decisione ritiro della domanda di revisione restituzione in pristino cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Giacomo Di Lorenzo ricorre avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Ancona con cui è stata rigettata l'istanza di ricusazione avanzata nei confronti di due magistrati componenti del collegio del Tribunale del Riesame di Ancona che, all'udienza del 21.3.2023, ha emesso ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 37 cod. proc. pen
Solo quando il giudice sia chiamato a decidere sulla "responsabilità dell'imputato" il convincimento precedentemente espresso può consentire, alla luce delle stesse circostanze, una iniziativa delle parti ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO GIACOMO nato a ROMA il 02/09/1964 avverso l'ordinanza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE GARGIULO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Giacomo Di Lorenzo ricorre avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Ancona con cui è stata rigettata l'istanza di ricusazione avanzata nei confronti di due magistrati componenti del collegio del Tribunale del Riesame di Ancona che, all'udienza del 21.3.2023, ha emesso ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. nel p.p. RGNR n. 4202/19 a suo carico. Secondo il ricorrente, le giudici Paola Moscaroli e Martina Marinangeli avrebbero dovuto astenersi, avendo già deciso la procedura di riesame reale su sequestro preventivo impeditivo nonché quella di riesame personale sul coindagato nell'indagine che vede coinvolto anche il ricorrente in relazione a contestazioni provvisorie del reato continuato di cui all'art. 166 d.lgs. n. 58 del 1998.

La richiesta di astensione, rigettata in sede di udienza, è stata tramutata dal difensore del ricorrente in istanza di ricusazione, che non ha avuto miglior fortuna, essendo stata rigettata con il provvedimento impugnato, cui il ricorso contesta il vizio di mancanza o apparenza di motivazione. La Corte d'appello non ha tenuto conto del fatto che il Tribunale del Riesame ha deciso, nella medesima udienza del 17.3.2023, due delle tre procedure cautelari relative allo stesso procedimento, con inevitabili conseguenze su quella decisa per ultima, nell'udienza successiva del 21.3.2023 - vale a dire quella relativa alla posizione del ricorrente — in cui inevitabilmente i giudici avevano una piena pre-conoscenza del merito della vicenda.

2. Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Gargiulo, ha chiesto, con requisitoria scritta, la inammissibilità del ricorso, anche sulla base dell'analisi della giurisprudenza costituzionale in materia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. A prescindere dall'estrema genericità delle deduzioni relative alle ragioni di pre- giudizio, in base alle quali il ricorrente denuncia la mancata astensione, il Collegio non rileva alcuna carenza di motivazione riguardo al provvedimento impugnato, che si è uniformato al principio giurisprudenziale consolidato secondo cui non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che egli, nel corso del procedimento, come componente del tribunale del riesame, abbia confermato una misura cautelare reale, atteso che l'adozione di quest'ultima prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei 2 mia gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato (Sez. 1, n. 58024 del 18/10/2017, Pirini, Rv. 271779).

La precedente e legittima manifestazione del proprio convincimento, in un diverso procedimento, sull'oggetto dell'accusa in ordine alla quale si procede, può costituire per il giudice, in presenza di determinate circostanze, "grave ragione di convenienza" rilevante a fini di astensione, secondo il disposto della lett.

h) del primo comma dell'art.36 cod. proc. pen., ma resta irrilevante a fini di ricusazione, posto che l'art. 37 dello stesso codice non richiama la norma citata nel delineare i casi di ricusazione. Solo quando il giudice sia chiamato a decidere sulla "responsabilità dell'imputato" il convincimento precedentemente espresso può consentire, alla luce delle stesse circostanze, una iniziativa delle parti ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. (come integrato dalla Corte costituzionale con la sentenza 6 - 14 luglio 2000, n. 283). Da ciò consegue che in nessun caso il pregresso convincimento può legittimare una dichiarazione di ricusazione quando la funzione "pregiudicata" non sia quella della sentenza di merito (Sez. 6, n. 47798 del 6/11/2003, Gonella, Rv. 228438).

Del resto, nella stessa linea interpretativa, si è affermato che non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che questi, nel corso del procedimento, come componente del tribunale del riesame, abbia confermato una misura cautelare reale, in quanto tale decisione prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato, salva la verifica in concreto e caso per caso, da parte del giudice della ricusazione, di eventuali profili rilevanti dedotti (Sez. 5, n. 15689 del 24/2/2020, Ferrante, Rv. 279164).

Ed infatti, l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonchè quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez.

U, n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 232067). Nel caso di specie, su tutti i temi rilevanti sin qui sintetizzati, ha risposto correttamente l'ordinanza impugnata, decidendo per il rigetto dell'istanza ed evidenziando anche come non vi sia stata neppure alcuna indebita manifestazione del convincimento del giudice, che ha calibrato la motivazione del provvedimento ai contenuti propri della fase cautelare reale. P. Q. M. Dichiara inam