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Sentenza — n. 4562/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; witness testimony not decisive despite procedural defect.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4562/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity regarding the impact of the alleged procedural defect on the overall evidence. The appellant argued that a co-defendant's testimony should be excluded as an 'assisted witness' without prior citation, claiming it was decisive for the conviction. The Court rejected this, noting that such testimony serves only as external confirmation of the victim's statement rather than independent proof, and the appellant failed to demonstrate how its exclusion would render the trial's evidentiary basis insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; In cassation appeals alleging the inadmissibility of specific acts, the party must specify the affected acts and demonstrate their decisive impact on the overall evidentiary platform; mere identification of a defect without contextualizing its necessity for the verdict constitutes a generic ground for inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility genericity assisted witness status decisive evidence requirement co-defendant testimony external confirmation value minaccia nel diritto penale permesso di promuovere un procedimento penale assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
La parte civile, tramite il difensore, ha depositato memoria difensiva ex art. 121 cod.
Art. 197-bis cod. proc. pen.
Ebbene, l'imputato di reato "reciproco" non ancora definitivamente giudicato, che renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume, in base all'art. 197 -bis cod.
Art. 64, comma 3-bis, cod. proc. pen.
pen., la veste di testimone assistito, sicchè, qualora egli sia sentito come testimone senza le garanzie previste da tale norma, dette dichiarazioni non sarebbero utilizzabili ex art. 64, comma 3 -bis, cod.
Art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.
art. 197 -bis cod. proc. pen
Ebbene, l'imputato di reato "reciproco" non ancora definitivamente giudicato, che renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume, in base all'art. 197 -bis cod.
art. 121 cod. proc. pen
La parte civile, tramite il difensore, ha depositato memoria difensiva ex art. 121 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci
Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte
(Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv.
Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini
253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv.
Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETTINATO GIOVANNI ANDREA nato a CATANIA il 11/02/1997 avverso la sentenza del 04/05/2023 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania ha confermato la sentenza di condanna del Giudice di pace di Acireale del 24.11.2021 con cui Giovanni Andrea Pettinato è stato ritenuto colpevole del reato di minaccia grave continuata e condannato alla pena di euro 1000 di multa oltre che al risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati in mille euro alla parte civile Agatino Di Mauro.

2. L'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore di fiducia deducendo un unico motivo con cui denuncia che l'esame del testimone di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, Iordan Robert David Daniel, non è stato condotto con modalità "assistita", nonostante la qualità rivestita da quest'ultimo di imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente, infatti, rappresenta di aver depositato all'udienza del 15.1.2020 il decreto di citazione diretta a giudizio riguardante sia la persona offesa che il suo amico, testimone, per averlo aggredito nelle medesime circostanze di tempo e di luogo oggetto dei fatti del processo in trattazione.

Ebbene, l'imputato di reato "reciproco" non ancora definitivamente giudicato, che renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume, in base all'art. 197 -bis cod. proc. pen., la veste di testimone assistito, sicchè, qualora egli sia sentito come testimone senza le garanzie previste da tale norma, dette dichiarazioni non sarebbero utilizzabili ex art. 64, comma 3 -bis, cod. proc. pen. (si cita Sez. 5, n. 39050 del 25/9/2007). Il ricorso conclude per la decisività della prova dichiarativa rappresentata dalla testimonianza a riscontro delle dichiarazioni della vittima del reato, con conseguente necessità di annullamento della sentenza impugnata, che, eliminate tali dichiarazioni e, di conseguenza, quelle della persona offesa, rimane priva del proprio pilastro argomentativo.

2. Il Sostituto PG Epidendio ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2.1. La parte civile, tramite il difensore, ha depositato memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen., con cui evidenzia le ragioni di manifesta infondatezza delle eccezioni del ricorrente riguardo all'inutilizzabilità della testimonianza di Iordan, in relazione al quale non era stata depositata alcuna prova della sua sottoposizione a giudizio relativo ai medesimi fatti per i quali è processo, a parti invertite. La difesa di parte civile allega anche i due verbali di udienza utili, quindi, a sostenere la decisione del giudice di primo grado e di quello d'appello, secondo cui non era nota al tribunale la esistenza del procedimento penale che avrebbe imposto l'esame assistito del testimone, come imputato di procedimento connesso; di talchè, correttamente si era proceduto al suo esame testimoniale tout court.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente, pur deducendo una questione giuridica che trova eco nella giurisprudenza di legittimità (si veda, per una analisi, la sentenza Sez. 5, n. 13391 del 23/1/2019, Bazzurri, Rv. 275624), omette di spiegare specificamente le ragioni per le quali la testimonianza di cui evoca l'inutilizzabilità sia indispensabile o decisiva ai fini della affermazione della sua colpevolezza e, in ogni caso, non tiene conto della oggettiva non decisività di una testimonianza di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, teste principale per sostenere l'accusa.

Come noto, questa Corte regolatrice ritiene che, in tema di ricorso per cassazione, sia onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, oltre che gli atti specificamente affetti dal vizio, anche l'incidenza di essi sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire e chiarire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416) Nella fattispecie in esame, il ricorso, pur individuando la prova inutilizzabile, non ne contestualizza né specifica la decisività, nel confronto con il complesso della piattaforma probatoria; e ciò è tanto più rilevante, ai fini della sua inammissibilità, se si tiene mente al fatto che l'eccezione ha ad oggetto una prova dichiarativa di riscontro alla testimonianza della persona offesa dal reato.

Orbene, già da tempo le Sezioni Unite hanno evidenziato la non necessità che la testimonianza della persona offesa, ai fini della sua utilizzabilità, sia riscontrata da altri elementi, dovendo solo procedersi — nei riguardi di tale prova dichiarativa - ad un doveroso, più attento vaglio di credibilità ed attendibilità; gli elementi di conforto alle dichiarazioni della vittima non sono neppure catalogabili come riscontri ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104), bensì hanno natura di positive conferme esterne, di elementi utili ad escludere, ad esempio intenti calunnatori, ma non devono risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, che conserva di per sé la sua attitudine probatoria (così Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312, in particolare in motivazione).

Il ricorrente ha chiesto l'eliminazione per inutilizzabilità, quindi, di una testimonianza "positiva conferma esterna" delle dichiarazioni della persona offesa che, di per sé stessa, non ha valenza decisiva sulla prova dei fatti, per le ragioni esposte, né sono state indicate eventuali, diverse e specifiche argomentazioni da cui desumere tale decisività, vista la vaghezza e l'apoditticità dei contenuti del ricorso al riguardo. Da tali considerazioni deriva chiaramente la valutazione di genericità del motivo di ricorso e della complessiva impugnazione, che solo su di esso si fonda, e, d'altro canto, si evidenzia come rimangano in piedi, nel tessuto di prova, le dichiarazioni della vittima del reato, delle quali - si sottolinea - non si è in alcun modo dedotta l'inutilizzabilità, pur dandosi atto della medesima situazione di coimputato in procedimento connesso di Agatino Di Mauro.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in