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Sentenza — n. 4560/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4560/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4560/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore Generale della Procura presso la Corte d'Appello di Ancona ricorre contro la sentenza del Tribunale di Ancona che ha condannato Bogdan Emilian Bunea alla pena di mesi 3 e giorni 16 di reclusione, riqualificando l'iniziale contestazione di tentato falso per induzione ex artt. 48 e 479 cod. pen. nel delitto di tentativo di uso di atto falso, in relazione alla condotta di presentazione alla Motorizzazione civile di Ancona di una dichiarazione per la conversione della patente di guida estera e della copia di tale documento (precisamente, rumeno) rivelatosi falso.

Regesto Legislator

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art. 477 cod. pen; Sentenza — n. 4560/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il riconoscimento internazionale della patente si fonda anzitutto, secondo quanto previsto dall'art. 41 della suddetta Convenzione, proprio sulla condizione che i singoli Stati ne autorizzino il rilascio e ciò facciano solo in seguito alla verifica delle competenze e delle capacità di colui a cui viene consegnata. 2.1. Nella fattispecie sottoposta al Collegio, non si verte della presentazione di una patente extra-europea falsa ad un ufficio pubblico italiano (per ottenere l'equipollente documento nazionale), bensì della presentazione della copia di un documento di guida rumeno, dunque di un Paese UE, rivelatosi falso.

Parole chiave

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uso di un documento falso uso di false generalità guida senza autorizzazione dubbio circa il carattere di infrazione abuso della licenza e delle targhe contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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art. 477 cod. pen
Nella sentenza delle Sezioni Unite, invero, si è ricordato come, in maniera unanime, la giurisprudenza di legittimità riconduca la patente di guida, in genere, alla categoria delle autorizzazioni amministrative, ed alla previsione dell'art. 477 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: BUNEA BOGDAN EMILIAN nato il 12/06/1984 avverso la sentenza del 12/12/2022 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo léannullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale della Procura presso la Corte d'Appello di Ancona ricorre contro la sentenza del Tribunale di Ancona che ha condannato Bogdan Emilian Bunea alla pena di mesi 3 e giorni 16 di reclusione, riqualificando l'iniziale contestazione di tentato falso per induzione ex artt. 48 e 479 cod. pen. nel delitto di tentativo di uso di atto falso, in relazione alla condotta di presentazione alla Motorizzazione civile di Ancona di una dichiarazione per la conversione della patente di guida estera e della copia di tale documento (precisamente, rumeno) rivelatosi falso.

Il ricorrente eccepisce carenza della motivazione nell'escludere la configurabilità dell'ipotesi delittuosa originariamente imputata, nonché manifesta illogicità della sentenza impugnata riguardo alla qualificazione dell'ipotesi come mero tentativo del delitto di uso di atto falso, nella cui formazione non si sia concorsi, poiché risulta accertato dallo stesso giudizio che l'illecito sia stato, invece, consumato: l'imputato ha utilizzato il falso titolo di guida proprio presentandolo presso la Motorizzazione, al fine di ottenere una equipollente patente italiana.

2. Il Sostituto PG Epidendio ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, rilevata la legittimazione del PG a proporre ricorso per cassazione per saltum e la deduzione di un vizio che, nel suo nucleo di fondo, si rivela una violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. La sentenza impugnata si ispira alla pronuncia Sez. 5, n. 24227 del 28/4/2021, Tarar, Rv. 281439 secondo cui la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero (non UE e non SEE) può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada, ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese. La tesi sopradetta è stata superata, tuttavia, dalle Sezioni Unite che, nella pronuncia Sez. U, n. 12064 del 24/11/2022, dep. 2023, Ed Daoudy, Rv. 284210, aderendo all'opposto orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità, hanno invece stabilito: la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada.La sentenza El Daoudy, in motivazione, adotta parametri di orientamento che sostengono l'irrilevanza dell'inidoneità di tale permesso a provare, in assenza di patente straniera, il possesso dell'abilitazione a guidare, e la rilevanza, invece, dell'idoneità ad ingannare la fede pubblica, trattandosi di un certificato dotato di un proprio contenuto giuridico e probatorio intrinseco, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di quanto in esso certificato.

Ricordano ancora le Sezioni Unite che, ai sensi degli artt. 35 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 292 r.d. 6 maggio 1940, n. 635, la patente di guida, oltre che abilitare alla conduzione dei veicoli per i quali ne è richiesto il conseguimento, è anche documento di riconoscimento equipollente al documento d'identità. Equipollenza che, ai sensi degli artt. 1 lett.

c) e 3 del citato decreto n. 445 del 2000, si estende, oltre che alla patente conseguita in Italia, anche a quella rilasciata da uno Stato estero, purché membro dell'Unione europea. Il giudice di merito mostra di non avere considerato tale evoluzione nomofilattica della giurisprudenza di questa Corte regolatrice. Nella sentenza delle Sezioni Unite, invero, si è ricordato come, in maniera unanime, la giurisprudenza di legittimità riconduca la patente di guida, in genere, alla categoria delle autorizzazioni amministrative, ed alla previsione dell'art. 477 cod. pen., ritenendo che la sua funzione documentale sia intrinseca nella finalità di attestare - documentare, appunto - il conseguimento dell'abilitazione alla guida nel Paese che lo ha rilasciato, in accordo con la legislazione nazionale dello stesso e nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione dell'ONU sulla circolazione stradale, firmata a Vienna nel 1968 e ratificata con la legge 5 luglio 1995, n. 308, nonché dagli accordi bilaterali stipulati da quello italiano con altri Stati e dalla normativa in materia di patenti rilasciate dai paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo (che comprende, oltre ai paesi membri dell'Unione, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia) contenuta da ultima nelle Direttive 2006/126/CE, 2009/113/CE e 2011/94/CE.

Il riconoscimento internazionale della patente si fonda anzitutto, secondo quanto previsto dall'art. 41 della suddetta Convenzione, proprio sulla condizione che i singoli Stati ne autorizzino il rilascio e ciò facciano solo in seguito alla verifica delle competenze e delle capacità di colui a cui viene consegnata. 2.1. Nella fattispecie sottoposta al Collegio, non si verte della presentazione di una patente extra-europea falsa ad un ufficio pubblico italiano (per ottenere l'equipollente documento nazionale), bensì della presentazione della copia di un documento di guida rumeno, dunque di un Paese UE, rivelatosi falso.

Il giudice di merito, pertanto, ha errato anzitutto a citare l'orientamento, poi superato dalle Sezioni Unite El Daoudy, poiché esso è calibrato sulle patenti extra UE. Invece, in attuazione delle direttive europee menzionate in precedenza, il legislatore ha configurato una disciplina speciale per il possessore di patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo. In tal senso l'art. 136 -bis cod. strada prevede la sua piena equiparazione a quella italiana, stabilendo soltanto che il titolare debba procedere al suo riconoscimento o alla sua conversione nel caso egli abbia acquisito la residenza "normale" nel territorio italiano, per come definita dall'art. 118-bis dello stesso codice.

Viene in gioco, pertanto, anzitutto il principio di diritto contenuto nella sentenza Sez. U, n. 35814 del 28/3/2019, Marcis, Rv. 276285, che ha ritenuto non integri il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale, la formazione della copia di un atto inesistente: la complessità dei contenuti della pronuncia delle Sezioni Unite e, d'altra parte, la mancanza totale di confronto della sentenza impugnata con la questione risolta dal massimo collegio nomofilattico e relativa al fatto che, nella fattispecie concreta, venga in esame la "copia" di un atto falso e non l'atto stesso, impedisce di verificare la tenuta del provvedimento avverso cui è proposto ricorso rispetto a tale primo aspetto interpretativo.

Inoltre, e con riguardo alla ipotesi, configurata dal giudice del provvedimento impugnato, di "tentativo" di uso di atto falso, per descrivere tipologicamente la condotta, è necessario evidenziare che la nozione di "uso di atto falso" comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell'atto, con la conseguenza che, ad integrare il reato consumato, è sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale che sia il significato che il soggetto intenda attribuire all'atto in esso contenuto (Sez. 5, n. 30740 del 12/4/2019, Drazhy Rushit, Rv. 276922).

In altre parole, nel delitto di uso di atto falso, la nozione di uso comprende qualsiasi modalità di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura - quantomeno apparente - dell'atto; ne consegue che, ad integrare il reato (consumato), basta la semplice esibizione del documento falso (Sez. 5, n. 20/2/2001, Mbaye, Rv. 219029). Ad ogni modo, l'aver preso l'abbrivo, nel provvedimento impugnato, da una opzione non più avallata dal diritto vivente declinato dalle Sezioni Unite, impedisce di operare una riqualificazione da parte del Collegio, poiché è necessario che il giudice di merito, alla luce delle coordinate ermeneutiche già sintetizzate, confronti gli elementi di fatto a carico dell'imputato e proceda nuovamente al loro inserimento nelle categorie giurisprudenziali rilevanti.

3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per il giudizio alla Corte d'Appello di Ancona, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso per saltum. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con r