Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3464/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3464/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3464/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BYTYQI ALBION nato il 09/10/1995 avverso la sentenza del 04/08/2023 del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI udito il difensore 1.Con la sentenza impugnata, Tribunale di Pavia ha applicato, nei confronti di BYTYQI Albion la pena concordata pin relazione al reato di tentato furto pluriaggravato e porto ingiustificato di armi da punta e da taglio ex art. 4 co. 2 legge n. 110/1975.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 3464/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4 co. 2 legge n. 110/1975.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivi che possono invocarsi impugnazione di decisioni amministrative ritiro della domanda di revisione diritto di ottenere una decisione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BYTYQI ALBION nato il 09/10/1995 avverso la sentenza del 04/08/2023 del TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata, Tribunale di Pavia ha applicato, nei confronti di BYTYQI Albion la pena concordata pin relazione al reato di tentato furto pluriaggravato e porto ingiustificato di armi da punta e da taglio ex art. 4 co. 2 legge n. 110/1975.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Francesco Papiani, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell' art.129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità.

3. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

4. Considerato che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; 5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. osì deciso in Roma, il 18 ottobre 2023