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Ordinanza — n. 3463/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of acquittal grounds under Art. 599-bis c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3463/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds for acquittal during the appellate stage. The appellant argued for a review of acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but had previously renounced these arguments via a settlement agreement. The court ruled that such a waiver limits the scope of the appeal to sentencing issues only, precluding any challenge to the acquittal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A waiver of acquittal grounds during the appeal stage restricts the cassation appeal to sentencing issues, precluding subsequent complaints regarding the lack of motivation for those waived acquittal causes.

Parole chiave

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waiver of acquittal grounds appellate settlement agreement scope of cassation appeal Art. 599-bis c.p.p. Art. 129 c.p.p. ristrettezza finanziaria attenuazione della pena riduzione dell'assegno di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Art. 599-bis c.p.p.
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di ha confermato la condanna di El Mghli Hajat per il reato di furto in luogo di privata dimora aggravato e di indebito utilizzo di carte di credito, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
art. 599-bis c.p
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di ha confermato la condanna di El Mghli Hajat per il reato di furto in luogo di privata dimora aggravato e di indebito utilizzo di carte di credito, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p.
art. 129 c.p
Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MGHLI HAAT nato il 16/09/1990 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di ha confermato la condanna di El Mghli Hajat per il reato di furto in luogo di privata dimora aggravato e di indebito utilizzo di carte di credito, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena.

2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p.

2. La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis c.p.p. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va altresì precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, e dall'altro la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. C